Sentenza del 14/03/2019 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
PVC regolarmente notificato - Richiamo per relationem nell'avviso di accertamento - Sufficienza - Necessità di allegazione all'avviso di accertamento - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando il PVC è stato regolarmente notificato o comunque portato a conoscenza del contribuente, l'Amministrazione può richiamarlo nell'avviso di accertamento e riprodurne i contenuti essenziali, senza obbligo di allegarlo nuovamente. Il richiamo per relationem è sufficiente se consente al contribuente di comprendere i presupposti della pretesa e di difendersi efficacemente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento, sostenendo che il processo verbale di constatazione (PVC) richiamato per relationem avrebbe dovuto essere necessariamente allegato all'avviso. La doglianza riguardava quindi l'insufficienza della motivazione dell'atto e la mancata allegazione del documento richiamato.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non impone una nuova allegazione quando il documento sia già stato portato regolarmente a conoscenza del contribuente. È sufficiente che l'avviso ne richiami gli elementi essenziali in modo tale da consentire la comprensione della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.
Massime di principio
- Un atto impositivo può motivare per relationem mediante il richiamo a un documento già conosciuto dal contribuente, senza doverlo allegare nuovamente.
- La mancata allegazione di un documento richiamato non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se il contribuente ne avesse già avuto conoscenza e se l'avviso ne riporti i contenuti essenziali.
- Il richiamo deve essere sufficientemente preciso e comprensibile; se il documento non era stato previamente comunicato o l'avviso non consente di individuare le ragioni della pretesa, può configurarsi un vizio di motivazione.
- La valutazione va effettuata in concreto, considerando la possibilità effettiva del contribuente di conoscere gli elementi posti a fondamento dell'accertamento e di predisporre una difesa adeguata.
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