Sentenza n. 1170/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto del ricorso gerarchico e schede valutative n. 27 e 28, relative rispettivamente ai periodi 6 ottobre 2021-2 ottobre 2022 e 6 ottobre 2022-5 ottobre 2023, entrambe recanti la qualifica di “Superiore alla media”
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato le due schede caratteristiche, peggiorative rispetto alla precedente valutazione di “Eccellente”, e il provvedimento del Ministero della Difesa del 26 settembre 2024 che aveva respinto il ricorso gerarchico presentato il 29 luglio 2024. Ha dedotto la violazione dell’art. 688 d.P.R. 90/2010 per tardiva redazione delle schede, insufficiente obiettività dei giudizi, difetto di motivazione circa il peggioramento rispetto alla valutazione precedente e contraddittorietà tra le valutazioni del compilatore e del revisore.
La decisione
Il ricorso è respinto. La tardività della compilazione non determina illegittimità, poiché i termini per la redazione dei documenti caratteristici sono ordinatori e l’esigenza di tempestività rileva solo quando il ritardo sia tale da pregiudicare efficacia e credibilità della valutazione. Le censure sostanziali non sono provate: le valutazioni del personale militare esprimono discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di evidente irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, che il ricorrente deve dimostrare puntualmente. Nel caso concreto, la qualifica “Superiore alla media” è sorretta dai giudizi discorsivi del revisore; la scheda non deve necessariamente descrivere in modo puntuale e completo fatti specifici, potendo formulare un giudizio sintetico sul rendimento complessivo nel periodo considerato. È inoltre irrilevante il precedente giudizio di “Eccellente”: le valutazioni sono autonome e riferite ciascuna al proprio periodo, e il militare non ha un diritto alla conservazione del livello elogiativo già ottenuto né occorre dimostrare condotte censurabili o motivare una flessione rispetto al passato. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 688, primo comma, d.P.R. 90/2010
i termini del procedimento per la compilazione dei documenti caratteristici sono ordinatori, se non espressamente qualificati perentori dalla legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria e l’art. 688, primo comma, del d.P.R. n.90/2010 (e così anche l’art 1 comma 1 dpr 213/2002) nel sancire ‘che i documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti’, si riferisce all’esigenza che la valutazione dei soggetti all’uopo preposti non intervenga ad una distanza di tempo tale da pregiudicare l’efficacia e la credibilità del giudizio
Il termine per la compilazione delle schede è ordinatorio, salvo che la legge o un provvedimento dell’autorità giudiziaria lo qualifichino espressamente come perentorio. Il ritardo rileva ai fini della legittimità solo se è tale da compromettere l’efficacia e la credibilità della valutazione.
Massime di principio
- I termini per la compilazione dei documenti caratteristici del personale militare sono ordinatori, salvo espressa qualificazione di perentorietà; la tardività non comporta di per sé illegittimità, ma assume rilievo quando il ritardo sia tale da pregiudicare l’efficacia e la credibilità del giudizio.
- I giudizi contenuti nelle schede valutative del personale militare sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice solo in caso di evidente irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti, che devono essere puntualmente provati dal ricorrente.
- La motivazione della scheda valutativa può consistere in un giudizio sintetico sulle caratteristiche e sul rendimento complessivo del militare nel periodo considerato; non è necessaria la descrizione puntuale e completa di fatti specifici posti a base di ciascuna valutazione.
- Le valutazioni caratteristiche sono autonome e riferite esclusivamente al rispettivo periodo: il giudizio più elevato ottenuto in precedenza non vincola i valutatori successivi e non attribuisce al militare un diritto alla conservazione della qualifica. Un abbassamento del livello valutativo non richiede necessariamente la prova di condotte censurabili né una motivazione specifica della flessione rispetto al passato.
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