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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30627/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione diretti a censurare, a vario titolo: la riconduzione di condotte a usura/estorsione aggravata, la sussistenza della partecipazione a sodalizio di tipo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.), l'applicazione dell'aggravante del metodo/agevolazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1), vizi di motivazione sulle intercettazioni, il diniego delle attenuanti generiche e profili di quantificazione della pena e di successione di aumenti per continuazione.

La decisione

La Cassazione, dopo aver esaminato i ricorsi: ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Volodymyr NEMESH e di Martino Andrea SIRELLI; ha rigettato i ricorsi di Giuseppe TALARICO, Antonio SCICCHITANO, Leonardo CURCIO, Mario FALCONE e Leonardo FALCONE (confermando le rispettive condanne e valutazioni di merito); ha parzialmente accolto il ricorso di Mario SCERBO: la sentenza di appello è stata annullata senza rinvio limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, contestata al capo 8 (aggravante esclusa); inoltre è stato rilevato che la Corte di merito non ha adeguatamente motivato su altra aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis, per la quale la Cassazione ha disposto annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per colmare la lacuna motivazionale. Per il resto i provvedimenti impugnati sono stati confermati e i ricorrenti rimandati alle statuizioni delle spese processuali indicate dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha valutato la sussistenza della partecipazione al sodalizio sulla base di elementi diretti e indiretti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, precedenti sentenze) e ha ritenuto possibile una valutazione unitaria anche attraverso atti di altro procedimento utilizzabili nel rito abbreviato, purché non acquisiti contra legem.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p. (aggravante del "metodo" o dell'agevolazione mafiosa)

    Può ricorrere sia nella declinazione del metodo sia in quella della finalità agevolativa; la sentenza chiarisce che l'aggravante del metodo richiede un'ulteriore esternazione che semplifichi la commissione del reato, mentre il riferimento 'silente' al contesto intimidatorio può, a seconda dei casi, essere valutato più correttamente come aggravante connessa all'art. 628/629 (minaccia silente) piuttosto che come utilizzo del metodo mafioso.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; richiamato per i profili relativi al riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche e alla motivazione sulla dosimetria.

  • art. 238-bis c.p.p.

    Regole sull'utilizzo di sentenze e verbali di altri procedimenti; la Corte conferma che, nel rito abbreviato e con rispetto delle regole, atti e valutazioni di altro procedimento possono essere presi in considerazione ma richiedono autonoma valutazione critica nel processo in esame.

  • art. 649 c.p.p.

    Divieto di rinnovazione della prova o effetti del giudicato: la Corte ricorda che l'assoluzione in altro procedimento non impedisce che, in un giudizio diverso, emergano elementi diversi e il giudice possa compiere valutazioni incidentali non vincolate dal giudicato assolutorio.

  • art. 628 e 629 c.p.

    Riferimenti alle aggravanti previste per l'estorsione, incluse le ipotesi di minaccia 'silente'; la Corte distingue quando la minaccia silente integra l'aggravante prevista da questi articoli piuttosto che l'utilizzo del metodo mafioso (art. 416-bis, comma 1).

  • art. 81, comma finale c.p.

    Principi sulla continuazione e sull'applicazione delle circostanze comuni ai reati continuati; la Corte ha verificato la corretta attribuzione degli aumenti per i reati-satellite in relazione alla fattispecie più grave.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sulla valutazione della prova documentale e delle sentenze di altro procedimento; richiamata per sottolineare l'obbligo di autonoma valutazione critica degli elementi ripresi da altri procedimenti.

  • art. 186, comma 9-bis c.d.s.

    Norma sulla estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza attraverso lavori di pubblica utilità; menzionata a difesa per sostenere la 'incensuratezza' di un ricorrente, ma ritenuta non ostativa al giudizio negativo sulle attenuanti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a supporto di censure sul giusto processo e sulla presunzione di innocenza; la Corte ha ritenuto infondate le obiezioni secondo cui decisioni o assoluzioni in altri procedimenti avrebbero impedito nuova valutazione.

Massime di principio

  • La configurazione dell'aggravante 'metodo/agevolazione mafiosa' richiede un'analisi distinta: non sempre una minaccia 'silente' o riferimenti a 'terzi' giustificano l'applicazione dell'art. 416-bis, comma 1; talvolta la fattispecie corretta è l'aggravante prevista per la minaccia silente (art. 628/629).
  • L'evocazione, anche implicita, di 'altri' o l'uso del plurale da parte dell'agente possono costituire indizio idoneo a creare nella vittima la percezione dell'intervento di una collettività criminale e a integrare l'aggravante mafiosa quando la vittima è consapevole della vicinanza dell'agente a contesti mafiosi.
  • Le intercettazioni richiedono interpretazione di fatto da parte del giudice di merito; il sindacato della Cassazione su travisamento o valutazione è limitato e richiede specificità e prova che il dato sia stato introdotto o male valutato in modo documentabile.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e verificate, fondare una condanna anche se non sempre richiedono riscontri esterni; la Corte impone una motivazione più penetrante quando la decisione si basa prevalentemente su tali dichiarazioni.
  • Le sentenze non irrevocabili o gli atti di altri procedimenti possono essere utilizzati nel rito abbreviato ma il giudice che li impiega deve darne autonoma e critica valutazione; l'esistenza di un giudicato assolutorio non preclude necessariamente una diversa valutazione in procedimento distinto.
  • La concessione delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice e richiede elementi positivi di personalità o di fatto; la Cassazione non sostituisce la valutazione del merito salvo vizio logico evidente.
  • In caso di reati continuati, l'applicazione delle circostanze aggravanti deve rispettare il principio che le circostanze attinenti al fatto più grave prevalgono, mentre quelle relative ai reati satellite incidono solo per l'aumento ex art. 81 c.p.; la Corte verifica la corretta ripartizione operata dai giudici di merito.
  • Quando la Corte di merito omette di motivare su specifiche aggravanti rilevanti (es. aggravante 'armata' dell'art. 416-bis, comma 4), la Cassazione può annullare con rinvio per consentire alla Corte d'appello di colmare la lacuna motivazionale.

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