Cassazione Penale, Sentenza n. 08305/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala del 18/7/2025 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva: (1) incompetenza del Tribunale di Marsala perché, dopo annullamento senza rinvio, era divenuta irrevocabile una sentenza della Corte d'appello di Palermo e la competenza sarebbe dovuta passare alla Procura generale/Corte d'appello; la richiesta di revoca doveva quindi considerarsi proposta dalla Procura generale e non dal PM di Marsala; (2) errata applicazione delle norme sulla sospensione condizionale (art. 168 e 164 c.p.) perché le cause ostative alla concessione erano già note al giudice di cognizione (pregresse sospensioni del 2017), quindi la revoca non poteva fondarsi su una condanna divenuta irrevocabile successivamente (16.10.2018).
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione: (a) la competenza è rimasta al Tribunale di Marsala in forza della perpetuatio jurisdictionis e perché l'annullamento senza rinvio aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione per "ulteriore corso", ossia per decidere l'originaria istanza; (b) la revoca della sospensione è stata legittima in quanto fondata sulla esistenza di una causa ostativa (la condanna del 16.10.2018 divenuta irrevocabile il 7.6.2022) che non era documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio, e che legittima la revoca ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Prevede le cause ostative alla sospensione condizionale e legittima la revoca quando la sospensione è stata concessa in presenza di tali cause; il giudice dell'esecuzione può revocare se emerge che la concessione era viziata ab origine
art. 164 cod. pen.
Stabilisce il divieto di concedere la sospensione condizionale quando la pena, cumulata con precedenti condanne, supera i limiti previsti dall'art. 163; principio applicato per valutare la presenza di cause ostative
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti della pena che consentono la concessione della sospensione condizionale; rilevante ai fini del calcolo del cumulo per verificare l'esistenza di cause ostative
art. 674 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere/obbligo di provvedere alla revoca della sospensione condizionale quando rileva l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 168 cod. pen.; applicato per revocare il beneficio scoperta una causa ostativa sopravvenuta rispetto alla cognizione
art. 625 cod. proc. pen.
Impegna la cancelleria all'annotazione in margine o in fine all'originale della decisione impugnata; richiamato per spiegare la tenuta del fascicolo e la prosecuzione dell'istanza dopo annullamento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna per soccombenza in sede di ricorso, applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Quando una ordinanza è annullata senza rinvio e la Corte dispone la trasmissione degli atti per "ulteriore corso", l'istanza originaria conserva il suo corso e la competenza rimane in capo al giudice che la aveva originariamente incardinata (perpetuatio jurisdictionis), salvo diversa disposizione.
- La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti, si valuta in base all'ultimo provvedimento esistente al momento della presentazione della domanda; sopravvenienze non mutano automaticamente la competenza se l'istanza è già incardinata.
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se emerge, anche successivamente, l'esistenza di una causa ostativa che già sussisteva al momento della concessione ma non era documentalmente nota al giudice di cognizione; tale revoca è fondata sull'art. 674 c.p.p. letta con l'art. 168 c.p.
- Va sempre verificata la data di irrevocabilità delle condanne anteriori: una condanna divenuta irrevocabile dopo la decisione di merito ma prima di atti successivi può integrare causa ostativa alla conservazione del beneficio.
- Occorre distinguere tra (a) impugnare/annullare una concessione per errore originario in sede di cognizione e (b) chiedere la revoca in sede esecutiva per la scoperta di una causa ostativa sopravvenuta rispetto alla cognizione; i rimedi e i presupposti sono diversi.
- In casi analoghi, è utile controllare il casellario giudiziale e le date di passaggio in giudicato per valutare se la revoca possa essere legittimamente disposta dal giudice dell'esecuzione.
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