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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02988/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che tali doglianze sono non consentite dalla legge nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., e comunque formulate in modo del tutto generico, senza specifica deduzione di elementi a sostegno.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    La sentenza impugnata era stata pronunciata all'esito di un patteggiamento, cioè con rito applicato ai sensi delle norme sul concordato sulla pena.

  • art. 448 c.p.p.

    Nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento non sono consentite le doglianze formulate dall'imputato sulle attenuanti generiche e sulla particolare tenuità del fatto; tali censure sono quindi inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è soggetto ai limiti di impugnabilità stabiliti dall'art. 448 c.p.p.; non possono essere introdotte censure non consentite dalla disciplina speciale.
  • Le doglianze che presuppongono un sindacato sul merito della valutazione effettuata nel patteggiamento, come il mancato riconoscimento di attenuanti o di cause di non punibilità, sono inammissibili se la legge non le prevede tra i motivi deducibili.
  • Un motivo di ricorso meramente assertivo e privo di specifica allegazione fattuale è inammissibile per genericità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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