Sentenza del 26/05/2017 n. 3755 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU - Locali d'impresa - Destinazione - Rilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'applicazione della TARSU a un complesso aziendale composto da un'area scoperta, utilizzata in parte per attività operative e in parte per la raccolta di rifiuti speciali non urbani, e da un'area coperta, destinata in parte all'esposizione dei prodotti e in parte a uffici. Il contribuente contestava l'imposizione sulle superfici non produttive di rifiuti urbani, sostenendo che alcune aree fossero utilizzate per attività operative o per il deposito di rifiuti speciali e che, pertanto, non fossero soggette al tributo. L'ente impositore richiamava anche il passaggio dei mezzi di raccolta dell'AMSA, ma tale circostanza non dimostra di per sé che il servizio sia stato effettivamente utilizzato dal contribuente.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima l'imposizione TARSU esclusivamente sulla superficie destinata a uffici. Sono state invece escluse dall'imposizione le aree scoperte utilizzate per finalità operative o per la raccolta di rifiuti speciali non urbani, nonché l'area coperta destinata all'esposizione dei prodotti. Il semplice fatto che i mezzi dell'AMSA transitassero presso il sito non è stato considerato sufficiente a provare l'effettiva fruizione del servizio di raccolta da parte dell'impresa.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
Il tributo è dovuto in relazione alle superfici che possono produrre rifiuti urbani o assimilati e sulle quali il servizio di raccolta è concretamente riferibile al contribuente. Le aree caratterizzate dalla produzione di rifiuti speciali non urbani o non utilizzate per attività produttive di rifiuti urbani possono essere escluse, se adeguatamente individuate e provate.
Principio di effettiva fruizione del servizio di raccolta
La mera presenza o il semplice passaggio dei mezzi del servizio pubblico nella zona non prova che il contribuente abbia usufruito del servizio. Occorre dimostrare un collegamento concreto tra il servizio e la superficie assoggettata al tributo.
Massime di principio
- Per le attività d'impresa, la TARSU deve essere determinata distinguendo le superfici in base alla loro concreta destinazione e alla tipologia di rifiuti prodotti, non applicando il tributo indistintamente all'intero immobile.
- Le aree destinate alla produzione, al deposito o alla raccolta di rifiuti speciali non urbani possono essere escluse dalla TARSU, purché la loro destinazione sia specifica, documentata e non meramente affermata dal contribuente.
- Le superfici adibite a uffici, in quanto normalmente idonee a produrre rifiuti urbani o assimilati, restano in linea generale soggette al tributo.
- Le aree espositive o operative possono essere escluse solo se, in concreto, non producono rifiuti urbani o assimilati oppure se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina applicabile; la valutazione deve essere effettuata area per area.
- Il passaggio dei mezzi comunali o la disponibilità astratta del servizio non dimostrano automaticamente l'utilizzo del servizio: l'ente deve collegare l'attività di raccolta alle superfici tassate, mentre il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare la destinazione e la tipologia dei rifiuti prodotti.
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