Cassazione Penale, Ordinanza n. 01684/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non rispettava i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito sulla responsabilità per il reato contestato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che aveva confermato la decisione di primo grado dichiarandolo responsabile del delitto di cui all'art. 495 c.p. Nel ricorso veniva dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla valutazione del quadro probatorio compiuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era meramente assertivo e generico: non indicava, in modo puntuale, quali elementi probatori fossero stati erroneamente valutati né quali specifici rilievi si volessero muovere alla sentenza impugnata, impedendo così il controllo di legittimità richiesto.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Norma incriminatrice del delitto ritenuto sussistente nei giudizi di merito; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non basta denunciare in modo astratto un errore di diritto o di valutazione della prova, ma occorre indicare puntualmente gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura.
- Un motivo di ricorso meramente assertivo, generico o indeterminato non consente alla Corte di cassazione di individuare l'oggetto del sindacato e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dalla legge processuale, compresa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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