Ordinanza n. 356/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento reso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, - Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, Pmi e il made in Italy, Div. XIV - Prot. "mimit.AOO_PI.REGISTRO Ufficiale.U.0090928.23-10-2025" avente ad oggetto "esito dei controlli sulle procedure di certificazione dei progetti di ricerca e sviluppo "Progetto2017", "Progetto 2018", "Progetto 2019" periodi di imposta 2017,2018,2019 - CODICI PROGETTO "10011532", "10011533", "10011534" -TOTALE AGEVOLAZIONE SPETTANTE 1.880.018,49 euro", notificato a Bianchi Industry Spa in data 23/10/2025 a mezzo PEC; - della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Prot. "mimit.AOO_PI.REGISTRO Ufficiale.U.0073233.04-08-2025" di richiesta della documentazione tecnica, contrattuale e contabile per i progetti 2017, 2018 e 2019; - per quanto occorrer possa, del D.P.C.M del 15/09/2023, nella parte in cui estende retroattivamente l'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati agli investimenti fatti in ricerca e sviluppo precedenti al 2020; - per quanto occorrere possa, delle "LINEE GUIDA PER LA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA (ai sensi dell'art. 23, commi 2-5 del D.L. n.73/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2022)" e del presupposto Decreto Direttoriale del 04/07/2024 di approvazione delle predette Linee Guida, nella parte in cui estende retroattivamente l'applicazione dei criteri del Manuale di Frascati agli investimenti fatti in ricerca e sviluppo precedenti al 2020; - nonché di ogni altro documento, nota istruttoria, atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente e/o prodromico all'adozione del provvedimento di diniego qui impugnato, anche a carattere interno ed istruttorio e allo stato non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale sull'esito dei controlli relativi alla certificazione di progetti di ricerca e sviluppo per i periodi d’imposta 2017, 2018 e 2019, con indicazione dell’agevolazione spettante, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy relativo ai controlli sulle procedure di certificazione di tre progetti di ricerca e sviluppo riferiti agli anni 2017, 2018 e 2019, nonché la richiesta ministeriale di documentazione tecnica, contrattuale e contabile. Sono stati inoltre contestati, per quanto occorresse, il D.P.C.M. del 15 settembre 2023, le Linee guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica e il decreto direttoriale di approvazione, nella parte in cui avrebbero esteso retroattivamente ai precedenti investimenti i criteri del Manuale di Frascati. In sede cautelare la società ha prospettato il rischio che l’Agenzia delle Entrate procedesse ad atti impositivi e al recupero del credito d’imposta per oltre 1.808.000 euro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha escluso la prova del periculum in mora, rilevando che la società non aveva fornito elementi concreti sull’attualità di un pregiudizio grave e irreparabile. Il danno era stato prospettato in termini meramente ipotetici ed eventuali, mediante il riferimento alla possibilità che l’Agenzia delle Entrate potesse in futuro avviare atti impositivi e di recupero del credito d’imposta. Non è stata quindi accolta la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell’art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 57 c.p.a.
Ha costituito la base normativa per la compensazione delle spese della fase cautelare.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare richiede la dimostrazione concreta e attuale di un pregiudizio grave e irreparabile; non è sufficiente prospettare in termini ipotetici la mera possibilità futura di atti amministrativi o impositivi sfavorevoli.
- Quando il periculum in mora è dedotto attraverso eventi futuri ed eventuali, senza elementi concreti che ne dimostrino l’attualità e la gravità, la domanda cautelare deve essere respinta, indipendentemente dall’esame degli altri presupposti della misura.
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