Cassazione Penale, Sentenza n. 48017/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, condividendo la motivazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la continuazione sulla base delle specifiche modalità fattuali e della logica ricostruzione relativa alla programmazione del reato. In applicazione dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due sentenze di condanna a suo carico (Tribunale di Torre Annunziata 26/02/2010 e 24/04/2012), sostenendo la vicinanza temporale dei fatti e l'identità tipologica della condotta. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che le modalità concrete dei fatti escludessero una unica deliberazione unitaria: il ricorrente, se avesse pianificato sin dall'inizio anche il blocco dell'assegno consegnato al Frison (oggetto della seconda sentenza), avrebbe incluso quell'assegno nella prima denuncia di smarrimento presentata circa venti giorni prima; l'omissione è quindi indice di una nuova volizione successiva alla prima.
Norme richiamate
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione del rigetto del ricorso; il provvedimento viene quindi accompagnato dalla condanna alle spese quando il ricorso è respinto.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova o indizi solidi di una unica deliberazione unitaria che abbia spinto l'agente a commettere più reati; non basta la mera vicinanza temporale o la somiglianza tipologica delle condotte.
- Il giudice valuta le modalità concrete dei fatti: omissioni o scelte operative nella prima fase che renderebbero illogico o non conveniente includere anche il secondo fatto nella pianificazione iniziale sono indizi contrari alla continuazione.
- Se l'agente all'epoca del primo reato aveva la possibilità pratica di realizzare anche il secondo e non lo fece, tale fatto costituisce un forte indizio che la seconda condotta è frutto di una deliberazione successiva.
- Nel ricorso in Cassazione contro il diniego di riconoscimento della continuazione, è necessario attaccare direttamente le specifiche argomentazioni del giudice di merito; ripetere principi generali senza confutare la motivazione logica non è sufficiente.
- In casi analoghi, per ottenere il riconoscimento della continuazione conviene documentare elementi probatori che dimostrino una programmazione unitaria (es. comunicazioni, comportamenti preparatori riferibili a tutti i fatti), oppure mostrare che l'omissione nella prima fase è spiegabile diversamente e non indica una successiva volizione.
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