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Ordinanza

Ordinanza n. 149/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento prot. n. M_D AB05933 REG2026 0087083 del 18.02.2026, di rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente presentata dal ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente;

Giustizia amministrativa202600418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente, con differimento dell’accoglimento della domanda per gravi motivi di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Ministero della difesa che ha respinto la sua istanza di cessazione dal servizio permanente, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la misura, rilevando che il provvedimento impugnato appare prima facie adeguatamente motivato quanto alla concreta sussistenza di gravi motivi di servizio idonei a giustificare il differimento dell’accoglimento della domanda di cessazione dell’ufficiale. Il differimento è stato inoltre ritenuto, allo stato, non irragionevole quanto alla sua durata. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della materia trattata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può negare la sospensione di un provvedimento quando, al sommario esame proprio della fase, l’atto appaia adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti del potere esercitato.
  • Il differimento dell’accoglimento della domanda di cessazione dal servizio permanente di un ufficiale può risultare giustificato da gravi motivi di servizio, purché la loro concreta sussistenza sia adeguatamente motivata e la durata del differimento non appaia irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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