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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-408/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 ottobre 2021. — Danilo Poggiolini contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Modifica dei diritti pensionistici – Atto lesivo – Posizione provvisoria – Effetti giuridici autonomi. — Causa C-408/20 P

Giurisprudenza europea62020CJ0408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie l’impugnazione di un ex deputato europeo contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso diretto contro una nota del Parlamento sul ricalcolo della pensione. La Corte ritiene che la nota producesse effetti giuridici autonomi e immediati, perché riduceva da subito l’importo della pensione, e che non fosse sufficiente attendere la successiva decisione finale per ottenere tutela effettiva. La causa è quindi rinviata al Tribunale perché esamini nel merito i ricorsi di annullamento.

Impugnazione su ricevibilità del ricorso di annullamento contro una nota del Parlamento relativa al ricalcolo provvisorio della pensione di un ex deputato europeo e ai suoi effetti giuridici autonomi.

La questione giuridica

Se la nota dell’11 aprile 2019 del Parlamento, qualificata come progetto e accompagnata da un termine per osservazioni, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE perché produttivo di effetti giuridici autonomi sulla pensione del ricorrente; se la successiva comunicazione dell’8 luglio 2019 renda irricevibile o meno il ricorso iniziale; e se la tutela giurisdizionale effettiva imponga di ammettere l’impugnazione della nota provvisoria.

Principio di diritto

Un atto intermedio può essere impugnato ex articolo 263 TFUE quando, pur non esprimendo ancora la posizione definitiva dell’istituzione, produce immediatamente effetti giuridici autonomi e potenzialmente duraturi sulla situazione dell’interessato; in tal caso, la possibilità di contestare solo l’atto finale o di proporre un ricorso per carenza non garantisce una tutela giurisdizionale effettiva. La nota del Parlamento che riduceva subito la pensione del ricorrente era quindi impugnabile, e l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile è stata annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale

Ricalcolo provvisorio della pensione di un ex deputato europeo e impugnabilità della nota del Parlamento

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da Danilo Poggiolini avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente irricevibile il suo ricorso di annullamento contro una nota del Parlamento europeo relativa all’adeguamento della sua pensione di ex deputato europeo. La controversia nasce dalla deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana, che ha inciso anche sul trattamento pensionistico riconosciuto dal Parlamento all’interessato.

Fatti e svolgimento del procedimento

Il ricorrente, ex membro del Parlamento europeo eletto in Italia, beneficiava di una pensione di cessata attività. Dopo la deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana, il Parlamento europeo ha prima informato il ricorrente che la sua pensione poteva essere rideterminata e poi, con la nota dell’11 aprile 2019 redatta dal capo dell’unità competente, gli ha comunicato che l’importo sarebbe stato adattato a partire da aprile 2019, con possibile recupero delle somme indebitamente versate.

La nota assegnava un termine di 30 giorni per presentare osservazioni e precisando che, in difetto, sarebbe divenuta definitiva. Il ricorrente ha comunque presentato osservazioni, alle quali il Parlamento ha risposto solo l’8 luglio 2019, ribadendo la propria posizione e dichiarando definitivi i nuovi diritti pensionistici e il piano di recupero dell’indebito.

Dinanzi al Tribunale, il Parlamento aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso. Il Tribunale, con ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, ha respinto il ricorso come manifestamente irricevibile, ritenendo che la nota fosse un atto preparatorio e non un atto lesivo impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Questioni esaminate dalla Corte

In impugnazione, il ricorrente deduceva essenzialmente che il Tribunale avesse errato nel qualificare la nota come atto non impugnabile e nel negare la tutela giurisdizionale effettiva garantita dall’articolo 47 della Carta. La Corte ha quindi dovuto stabilire:

  • se la nota dell’11 aprile 2019 fosse un atto impugnabile;
  • se il suo carattere provvisorio impedisse l’accesso al giudice;
  • se la successiva comunicazione dell’8 luglio 2019 esaurisse o meno la tutela del ricorrente.

Normativa e criteri applicati

La Corte richiama il consolidato principio secondo cui sono impugnabili ex articolo 263 TFUE tutti gli atti delle istituzioni che producono effetti giuridici obbligatori, indipendentemente dalla forma. Per stabilire se un atto produca tali effetti occorre guardare alla sostanza, al contenuto, al contesto e ai poteri dell’autore dell’atto.

La Corte ricorda inoltre che gli atti intermedi, in linea di principio, non sono impugnabili se si limitano a preparare la decisione finale; tuttavia, un atto intermedio è impugnabile quando produce effetti giuridici autonomi e quando la sua illegittimità non può essere sanata utilmente nel successivo ricorso contro la decisione finale. In questo quadro assume rilievo anche l’articolo 47 della Carta, che impone una tutela giurisdizionale effettiva.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il Tribunale aveva correttamente rilevato il carattere provvisorio formale della nota, ma ha ritenuto errato trarne la conseguenza che l’atto non fosse impugnabile. Infatti, la nota produceva già effetti immediati: l’importo della pensione del ricorrente veniva ridotto dal mese di aprile 2019, senza attendere una successiva decisione finale.

Secondo la Corte, tali effetti erano autonomi rispetto al procedimento ancora in corso, duraturi e potenzialmente irreversibili. La mera possibilità di impugnare in seguito la decisione finale non garantiva una tutela effettiva, perché non consentiva di opporsi tempestivamente alla riduzione già in atto della pensione. Anche il richiamo alla possibilità di un ricorso per carenza è ritenuto insufficiente: tale rimedio non neutralizza gli effetti autonomi della nota e non assicura una protezione adeguata in un contesto in cui la riduzione economica opera immediatamente.

La circostanza che il Parlamento abbia risposto alle osservazioni del ricorrente dopo la proposizione del ricorso non incide sulla ricevibilità del ricorso stesso. La Corte conclude quindi che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare la nota come atto non impugnabile.

Dispositivo e conseguenze processuali

La Corte annulla l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha respinto le conclusioni del ricorrente nella causa T‑348/19 dirette all’annullamento della nota dell’11 aprile 2019 e della successiva comunicazione dell’8 luglio 2019. Respinge inoltre l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento dinanzi al Tribunale.

Poiché il Tribunale non ha esaminato il merito del ricorso, limitandosi alla ricevibilità, la Corte rinvia la causa al Tribunale affinché statuisca sulle conclusioni di annullamento. La decisione sulle spese è riservata.

Principio ricavabile

La sentenza afferma che un provvedimento interno di un’istituzione dell’Unione, pur presentato come provvisorio e inserito in un procedimento in più fasi, è impugnabile quando incide immediatamente e autonomamente sulla posizione giuridica e patrimoniale del destinatario; in particolare, una riduzione immediata di una pensione non può essere sottratta al sindacato giurisdizionale fino all’adozione dell’atto finale.

Come è indicizzato

Materiediritto processuale ueistituzioni dell’unione europeadiritti pensionistici dei deputati europeitutela giurisdizionale effettiva

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