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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4878/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame del sequestro di somme per complessivi euro 1.432.070,00. Il ricorrente deduceva in particolare: (i) illegittima riqualificazione del sequestro originariamente disposto a fini di confisca (art. 321 comma 2 c.p.p.) in un sequestro impeditivo ai sensi del comma 1, con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; (ii) carenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di autoriciclaggio (anche in forma tentata) e, conseguentemente, illegittimità del sequestro finalizzato alla confisca; (iii) mancata verifica della pertinenzialità delle somme e motivazione apparente circa il periculum in mora e il rischio di aggravamento/commissione di ulteriori reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro - Sezione per il riesame delle misure cautelari reali per nuovo esame. La Corte ha affermato che il Tribunale di riesame non poteva confermare il sequestro che era stato disposto esclusivamente a fini di confisca valorizzandolo invece come se fosse stato richiesto a fini impeditivi, perché quella diversa finalità non era stata chiesta dal Pubblico Ministero e così veniva pregiudicato il diritto al contraddittorio. Sono stati assorbiti gli altri motivi; in sede di rinvio dovrà essere valutata anche la compatibilità della misura con i principi indicati dalla Sez. U. n. 40985/2018.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2); il giudice del riesame non può trasformare un provvedimento richiesto e disposto esclusivamente per la confisca in un sequestro con finalità impeditiva non prospettata dal PM, pena la lesione del diritto al contraddittorio.

  • art. 322 c.p.p.

    comma 2 (richiamato nel testo)

    Norma richiamata con riferimento alla disciplina del sequestro finalizzato alla confisca; evidenziata la incompatibilità di mutare la finalità cautelare senza che ciò sia stato richiesto dal PM.

  • art. 606 c.p.p.

    Censura in Cassazione per violazione di legge e motivazione apparente o insufficiente (vizi della motivazione e della qualificazione giuridica dei fatti).

  • art. 648-ter c.p.

    non riportata testualmente nel dispositivo ma richiamata in relazione al fatto

    Ricostruzione della fattispecie di autoriciclaggio: la sussistenza del profitto e l'azione di reinvestimento/impiego sono elementi necessari; l'assenza di utilizzo o di condotte di "ripulitura" può indebolire il fumus dell'incolpazione.

  • Sez. U. Sentenza n. 40985

    del 19/04/2018 (dep. 24/09/2018) Rv. 273752

    Richiamo ai principi di compatibilità e bilanciamento tra esigenze cautelari e garanzie, che il giudice del riesame dovrà considerare nel nuovo esame della misura.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame non può modificare la finalità del sequestro rispetto a quanto richiesto dal Pubblico Ministero: se il sequestro è stato richiesto esclusivamente a fini di confisca, non può essere confermato sulla base di finalità impeditiva che non sono state prospettate, perché ciò lede il diritto al contraddittorio.
  • Per giustificare un sequestro finalizzato alla confisca in reati come l'autoriciclaggio è necessario che emerga con sufficiente fumus l'esistenza di un profitto criminoso e di atti diretti al reinvestimento/occultamento; la mera detenzione di denaro contante non basta automaticamente a dimostrare l'elemento costitutivo del reato.
  • La pertinenzialità dei beni rispetto al reato (strumentalità/relazione con la condotta criminosa) deve essere motivata in modo concreto; l'assenza di operazioni di ripulitura o di impiego delle somme può far venir meno la sussistenza del presupposto per il sequestro.
  • Il periculum in mora (rischio di aggravamento o di commissione di altri reati) va documentato e motivato, non può essere accertato in termini apodittici.
  • In caso di annullamento e rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare la misura anche alla luce dei principi di proporzionalità e bilanciamento indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U.), valutando se esistono esigenze cautelari concrete e specifiche che giustifichino la misura.

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