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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento riguarda la conferma, da parte del tribunale del riesame, della custodia cautelare in carcere applicata a un indagato ritenuto gravemente indiziato del tentato omicidio aggravato in concorso ai danni di una persona aggredita in strada da più soggetti. Secondo la ricostruzione fattuale, l'aggressione sarebbe avvenuta la sera del 10 gennaio 2026, con video di sorveglianza e testimonianza oculare che avrebbero ripreso e descritto il pestaggio, nonché con successiva identificazione dell'indagato in zona stazione con gli stessi indumenti indossati durante l'azione. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione di legge per tardiva o incompleta trasmissione degli atti al tribunale del riesame, in particolare per il mancato tempestivo deposito dei filmati delle telecamere di sicurezza ex art. 309, comma 5, c.p.p., sostenendo che la difesa non aveva potuto esaminarli utilmente e che essi erano decisivi; con il secondo si denunciava vizio di motivazione per asserita mancata autonoma valutazione, da parte del giudice cautelare, dei gravi indizi di colpevolezza, perché la decisione si sarebbe fondata solo su fotogrammi cartacei e non sulla visione integrale dei video.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la mancata trasmissione dei supporti audiovisivi non determina la caducazione della misura se gli elementi essenziali delle riprese sono stati comunque riportati negli atti di polizia giudiziaria e non risulta che i supporti non trasmessi fossero determinanti ai fini dell'applicazione della cautela, gravando sull'indagato l'onere di indicare in che senso la loro acquisizione avrebbe potuto incidere diversamente sulla decisione. Quanto al secondo, ha ritenuto legittima l'autonoma valutazione del giudice cautelare, desunta dal fatto che l'ordinanza genetica non si era limitata a recepire integralmente la richiesta del pubblico ministero, ma aveva richiamato criticamente gli elementi salienti del quadro indiziario; inoltre, la censura difensiva è stata reputata non autosufficiente perché non supportata dall'allegazione integrale degli atti necessari e comunque contrastante con ulteriori elementi indiziari, in particolare con la testimonianza oculare. Conseguentemente, l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 5, c.p.p.

    non oltre il quinto giorno dalla presentazione della richiesta di riesame, gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1 cod. proc. pen. siano trasmessi al Tribunale

    il termine di trasmissione rileva solo se la mancata produzione riguarda atti determinanti ai fini dell'applicazione della misura; l'omissione non comporta automaticamente la caducazione del provvedimento cautelare.

  • art. 291, comma 1, c.p.p.

    richiamato quale norma che disciplina gli atti da trasmettere al tribunale del riesame insieme alla richiesta cautelare.

  • art. 358 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel dedurre il vizio di trasmissione degli atti.

  • art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.

    la motivazione dell'ordinanza cautelare soddisfa l'obbligo di autonoma valutazione anche quando il giudice rinvii per relationem agli elementi delle indagini, purché mostri un esame critico e le ragioni dell'idoneità degli elementi a giustificare la misura.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    è disposto l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riesame cautelare, l'omessa trasmissione di parte degli atti non determina automaticamente l'annullamento della misura: occorre verificare se gli atti non trasmessi fossero concretamente determinanti per la decisione e l'indagato deve indicare specificamente le ragioni di tale decisività.
  • Ai fini dell'obbligo di autonoma valutazione dell'ordinanza cautelare personale, il giudice può fare rinvio agli elementi richiamati dal pubblico ministero, purché non si limiti a una pedissequa riproduzione della richiesta e dia conto, anche sinteticamente, del proprio vaglio critico e delle ragioni di attualità e gravità degli indizi.
  • La censura di mancata autonoma valutazione o di difetto di motivazione in sede di legittimità deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare i passaggi decisivi della motivazione asseritamente carente e produrre gli atti necessari per consentire alla Corte il controllo della doglianza.
  • Nel contesto della valutazione cautelare, i fotogrammi estratti da videosorveglianza, le annotazioni di polizia giudiziaria e le dichiarazioni di un teste oculare possono concorrere validamente a fondare il giudizio di gravità indiziaria, anche se i supporti audiovisivi integrali non siano stati materialmente trasmessi al riesame, ove il loro contenuto essenziale risulti comunque documentato negli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure cautelari
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

Testo integrale

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