Sentenza n. 2927/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento reso dal Comandante il Nucleo Radiomobile carabinieri del Gruppo di Napoli, avente nr. -OMISSIS-/8/2025 di protocollo, datato 20.05.2025 e notificato il 17.06.2025, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento avente nr -OMISSIS-/3-2025 di prot., datato 05.04.2025, con cui il Comandante la I Sezione N.R.M. gli aveva comminato la sanzione del “rimprovero”; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare del rimprovero
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione del rimprovero, irrogata perché, durante un periodo di malattia e nelle fasce di reperibilità per la visita fiscale, si era allontanato dal domicilio senza preventiva comunicazione al Comando. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 748 e 717 del T.U.O.M., sostenendo che l'obbligo di comunicazione preventiva non fosse previsto dalla legge ma soltanto dalla circolare Persomil n. 0449109 del 31 luglio 2019, che le circolari non sarebbero soggette a conoscenza legale e che il proprio allontanamento, durato pochi minuti, era stato determinato dalla necessità di acquistare un medicinale presso una farmacia situata di fronte alla caserma. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, arbitrarietà e irragionevolezza, nonché violazione dei criteri di proporzionalità e gradualità della sanzione, valorizzando l'assenza di precedenti disciplinari e la positiva storia di servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui l'obbligo di comunicazione riguarderebbe soltanto assenze di durata significativa: la circolare Persomil, vigente e diramata ai Comandi, impone la comunicazione preventiva per qualsiasi allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità, affinché l'Amministrazione possa valutarne la giustificazione e informare tempestivamente l'INPS. Tuttavia, ha ritenuto fondate le censure relative alla sproporzione della sanzione. Considerate la fonte dell'obbligo, le circostanze concrete dell'allontanamento, l'assenza di contestazioni per condotte analoghe e l'assenza di precedenti disciplinari, l'omissione non integrava una violazione del senso di responsabilità ai sensi dell'art. 717 del d.P.R. n. 90/2010 tale da giustificare il rimprovero. La condotta era invece riconducibile alle lievi mancanze o omissioni negligenti sanzionabili con il richiamo ai sensi dell'art. 1359 del d.lgs. n. 66/2010; il rimprovero avrebbe potuto trovare giustificazione, anche in caso di recidiva, ai sensi dell'art. 1360 del medesimo decreto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 748 T.U.O.M.
La disposizione è richiamata dal ricorrente con riferimento agli obblighi di comunicazione del militare; il TAR ha ritenuto rilevante, nel caso concreto, l'obbligo previsto dalla circolare Persomil per l'allontanamento durante le fasce di reperibilità.
art. 717 d.P.R. n. 90/2010
Il senso di responsabilità consiste nella convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate
L'omessa comunicazione dell'allontanamento, considerate le circostanze concrete e l'assenza di precedenti, non è stata ritenuta sufficiente a integrare una violazione del senso di responsabilità idonea a giustificare il rimprovero.
art. 1359 d.lgs. n. 66/2010
lievi mancanze; omissioni causate da negligenza
Le lievi mancanze e le omissioni negligenti sono sanzionabili con il richiamo, quando non compromettano gravemente la disciplina.
art. 1360 d.lgs. n. 66/2010
La recidiva di una condotta già qualificabile come lieve mancanza può giustificare l'irrogazione del rimprovero.
circolare Persomil n. 0449109 del 31.07.2019
Impone al dipendente in malattia di comunicare preventivamente la necessità di assentarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità, per consentire la valutazione della giustificazione e la comunicazione all'INPS.
Massime di principio
- L'obbligo previsto da una circolare interna di comunicare preventivamente ogni allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità per malattia opera anche per allontanamenti di breve durata, purché avvenuti nella fascia di reperibilità, e non soltanto per assenze di diverse ore.
- Nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari militari, la gravità della condotta deve essere valutata secondo i principi di proporzionalità e gradualità, considerando la natura dell'obbligo violato, le circostanze concrete, l'eventuale assenza di precedenti e la storia disciplinare del militare.
- L'omessa comunicazione dell'allontanamento dal domicilio durante la malattia, se connotata da lieve negligenza e non incidente gravemente sulla disciplina, rientra nella categoria delle lievi mancanze sanzionabili con il richiamo, non nel più grave illecito fondato sulla violazione del senso di responsabilità.
- Il rimprovero disciplinare può risultare sproporzionato quando viene irrogato per una prima omissione di limitata gravità che, in assenza di recidiva o di ulteriori elementi aggravanti, avrebbe dovuto essere qualificata come lieve mancanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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