Sentenza n. 14698/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento del mancato riconoscimento del contributo previsto alle imprese esercitanti attività di impresa primaria o prevalentemente identificate dal codice Ateco 49.39.09;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del contributo previsto per le imprese autorizzate al trasporto turistico di persone mediante autobus e non soggette a obblighi di servizio pubblico
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa contestava il mancato riconoscimento del contributo previsto dal decreto interministeriale 26 ottobre 2022, sostenendo di possedere i requisiti di ammissione al beneficio. In particolare, deduceva di avere subito nel 2021 una riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto al 2019 e riteneva che tale riduzione dovesse essere calcolata al netto dei ricavi derivanti dai servizi di linea, dalla gestione di scuolabus e dagli altri servizi di trasporto non turistico indicati dall’art. 3, comma 3, del decreto. Deduceva inoltre la contraddittorietà dell’operato ministeriale, anche in relazione alle informazioni fornite nelle FAQ pubblicate prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto tra il fatturato globale rilevante per verificare il requisito di accesso al beneficio e il fatturato derivante dalle sole attività turistiche rilevante per determinare l’importo del contributo. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), del decreto interministeriale 26 ottobre 2022, la riduzione del 30% deve essere verificata sulla globalità dei ricavi dell’impresa, compresi quelli derivanti dai servizi di linea autorizzati ai sensi dell’art. 82, comma 6, del Codice della strada, dalla gestione di scuolabus e dagli altri servizi di trasporto non turistico. Il fatturato ridotto, al netto di tali ricavi, rileva invece soltanto ai fini della liquidazione dell’importo spettante all’impresa già ammessa. La distinzione è stata ritenuta coerente con la finalità della disciplina, diretta a concentrare le risorse limitate sulle imprese effettivamente colpite dalla contrazione del turismo durante la pandemia e non su quelle che abbiano compensato le perdite dell’attività turistica mediante ricavi derivanti da altre attività. È stata esclusa anche la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché le FAQ ministeriali avevano chiarito, prima della scadenza per la presentazione delle domande, l’esistenza delle due diverse soglie di fatturato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. i), d.i. 26 ottobre 2022
riduzione del fatturato del 30%
Il requisito di accesso al contributo deve essere verificato considerando la globalità dei ricavi dell’impresa, inclusi quelli derivanti da servizi non turistici.
art. 3, comma 3, d.i. 26 ottobre 2022
Il fatturato calcolato al netto dei ricavi derivanti dai servizi non turistici rileva ai fini della liquidazione dell’importo del contributo, non ai fini della verifica del requisito di accesso.
art. 4, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
ha stanziato cinque milioni di euro per il sostegno delle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti
La finalità della misura è sostenere gli operatori turistici maggiormente colpiti dalla riduzione degli spostamenti durante la pandemia, orientando le risorse limitate verso le imprese effettivamente bisognose.
art. 82, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
I ricavi derivanti dai servizi di linea erogati mediante autobus coperti autorizzati ai sensi della disposizione concorrono al calcolo del fatturato globale rilevante per il requisito di accesso.
Massime di principio
- Quando una disciplina di sostegno distingue tra requisiti di accesso e criteri di quantificazione del beneficio, il fatturato rilevante per verificare l’accesso può essere quello globale dell’impresa, mentre il fatturato depurato dai ricavi estranei alla finalità della misura può rilevare soltanto per liquidare l’importo del contributo, se tale distinzione risulta dal testo normativo e dalla finalità dell’intervento.
- Per un contributo destinato a compensare gli effetti della contrazione dell’attività turistica, la riduzione minima del fatturato richiesta come requisito di accesso deve essere calcolata considerando anche i ricavi derivanti da attività non turistiche, quando la disciplina mira a escludere le imprese che abbiano compensato le perdite dell’attività turistica con ricavi provenienti da altri servizi.
- L’utilizzo di due diversi criteri di fatturato, rispettivamente per l’ammissione al beneficio e per la determinazione del suo ammontare, non è di per sé contraddittorio o illogico, purché la distinzione sia prevista dalla disciplina applicabile e sia coerente con l’obiettivo di concentrare risorse limitate sugli operatori maggiormente colpiti.
- La finalità di indirizzare risorse pubbliche limitate verso le imprese effettivamente bisognose può giustificare l’esclusione dal contributo dell’impresa che abbia subito perdite nell’attività agevolata, ma abbia mantenuto un fatturato globale sufficiente grazie ad altre attività.
- Informazioni chiarificatrici pubblicate dall’amministrazione prima della scadenza per la presentazione delle domande possono essere valorizzate per escludere la contraddittorietà dell’azione amministrativa quando rendano conoscibile ai destinatari la distinzione tra i criteri di accesso e quelli di quantificazione del contributo.
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