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Sentenza

Sentenza n. 725/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena - Sezione Lavoro - n. 399/2025, pubblicata il 17.04.2025.

Giustizia amministrativa202501838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Modena, Sezione Lavoro, n. 399/2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 399/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus carta del docente per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerato che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'avvio del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 600 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso, quando soddisfa integralmente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando l'adempimento sia intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso e abbia reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, il giudice può porre a carico dell'amministrazione le spese di lite e disporre la restituzione del contributo unificato, oltre alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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