Cassazione Penale, Sentenza n. 16771/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli odierni indagati erano contestati per ricettazione di quattro trattori provento di furto; venivano sorpresi mentre caricavano due trattori su un rimorchio. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano non convalidava il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga e carente l'indicazione di elementi indiziari circa la colpevolezza (in particolare l'elemento soggettivo). Il Procuratore proponeva ricorso in Cassazione deducendo: violazione del diritto al contraddittorio (art. 178 e ss. c.p.p.) per mancata o errata comunicazione dell'udienza al pubblico ministero (avviso inviato a un indirizzo di posta non attivo); travisamento della prova (i fermati si sarebbero nascosti in un capannone e le chiavi del capannone erano nella disponibilità anche di Ilie); violazione di legge relativa all'arresto facoltativo per la ricettazione (art. 381 c.p.p.); vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato: la comunicazione dell'udienza di convalida era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica non abilitato alla ricezione delle notifiche, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio del pubblico ministero. Tale vizio è stato ritenuto assorbente rispetto agli altri motivi. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 178 e ss. cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'invio della comunicazione di udienza a un indirizzo di posta elettronica non abilitato comporta la lesione del diritto al contraddittorio del pubblico ministero e legittima l'annullamento del provvedimento impugnato.
art. 381 cod. proc. pen.
Richiamato dalle parti (riguarda l'arresto facoltativo/obbligatorio), ma non deciso nel merito dalla Corte perché il motivo procedurale relativo alla mancata comunicazione è stato ritenuto assorbente.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; ciò non ha però supplito alla necessità della corretta comunicazione dell'udienza al pubblico ministero mediante canali abilitati.
Massime di principio
- La mancata o errata comunicazione dell'udienza di convalida al pubblico ministero (es.: invio a indirizzo non abilitato) determina lesione del diritto al contraddittorio e può comportare l'annullamento del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.
- Un vizio procedurale formale, tempestivamente eccepito, può essere rilevante e assorbire questioni di merito relative alla valutazione degli indizi e dell'elemento soggettivo.
- In casi di convalida di fermo/arresto è essenziale verificare sia i presupposti di fatto (pericolo di fuga, gravità indiziaria) sia il rispetto delle formalità processuali (corrette notifiche/convocazioni); il mancato rispetto delle formalità può azzerare la valutazione sul merito.
- Circostanze fattuali come il nascondersi sul luogo, la disponibilità di chiavi e il comportamento durante l'intervento delle forze dell'ordine possono concorrere a formare un quadro indiziario ma dovranno essere valutate dal giudice nel pieno contraddittorio; non sono automaticamente determinanti se vi sono vizi procedurali rilevanti.
- Per l'attività dell'ufficio del pubblico ministero e degli organi di polizia, va sempre verificata la correttezza degli indirizzi/canali abilitati per le comunicazioni telematiche (PEC/indirizzi certificati), poiché l'uso di canali non abilitati può compromettere l'efficacia delle impugnazioni e della partecipazione al contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16746/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16747/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16748/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16749/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16751/2023 del 20/04/2023
- Sentenza penale · 20 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16752/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →