Cassazione Penale, Ordinanza n. 07645/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione, ritenendo la richiesta manifestamente infondata per difetto di specifica indicazione e descrizione della grave situazione locale e, in ogni caso, inammissibile per inosservanza del termine di notifica alle altre parti. Conseguentemente ha condannato il richiedente al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto richiesta di rimessione avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma, deducendo in modo generico una potenziale situazione di pregiudizio nei propri confronti asseritamente derivante da favoritismi del pubblico ministero. Dalla sentenza emerge che la domanda non descriveva in modo puntuale e controllabile una specifica grave situazione locale, ma si limitava ad allegazioni prive di dettagli fattuali. La Corte ha rilevato inoltre che la richiesta non era stata notificata alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 46 c.p.p.
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
La rimessione presuppone l'allegazione di una grave situazione locale, che deve essere concretamente individuata e descritta.
art. 46 c.p.p.
La richiesta di rimessione deve essere presentata e notificata nel rispetto delle forme e del termine di sette giorni dal deposito; la mancata osservanza del termine comporta inammissibilità.
Massime di principio
- La richiesta di rimessione per grave situazione locale è ammissibile solo se indica in modo preciso, chiaro e controllabile i fatti specifici che integrerebbero il pregiudizio al corretto svolgimento del processo.
- Non sono sufficienti allegazioni generiche, allusive o meramente evocative di favoritismi o pregiudizi, poiché non consentono alla Corte di verificare l'effettiva sussistenza della grave situazione locale.
- La violazione del termine di sette giorni per la notifica della richiesta alle altre parti determina l'inammissibilità dell'istanza di rimessione.
- Alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione consegue la condanna del richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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