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direttiva

Direttiva 2002/69

Direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza a livello UE i metodi di campionamento e le specifiche analitiche per il controllo ufficiale di diossine, furani e PCB diossina-simili negli alimenti. Il nucleo normativo è costituito dagli allegati, che fissano regole dettagliate per rappresentatività dei campioni, preparazione, validazione dei metodi e requisiti di qualità dei laboratori. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 28 febbraio 2003 e garantire che i risultati del controllo siano confrontabili e affidabili in tutta l’Unione.

Stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica ai campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF), di furani e alla determinazione dei PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 466/2001 sui limiti massimi di contaminanti. Incide sulle modalità di prelievo, preparazione, analisi e comunicazione dei risultati per le autorità competenti e i laboratori incaricati dagli Stati membri. Non pregiudica la strategia di campionamento, i livelli e la frequenza dei prelievi previsti dalla direttiva 96/23/CE, né i criteri per il prelievo mirato di campioni della decisione 98/179/CE. Abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE.

Stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari

La direttiva 2002/69/CE della Commissione nasce nel contesto dei limiti massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001 per diossine e furani in alcuni alimenti. Essa intende assicurare che i controlli ufficiali siano effettuati con modalità omogenee, scientificamente affidabili e confrontabili tra Stati membri, mediante regole tecniche dettagliate di campionamento e di analisi. Il testo sostituisce precedenti atti settoriali e si fonda sull’idea che risultati analitici uniformi siano indispensabili per l’effettiva applicazione dei limiti massimi di contaminanti.

Obiettivi e quadro normativo di riferimento

La direttiva richiama la direttiva 85/591/CEE sui metodi di campionamento e analisi comunitari per i prodotti alimentari, la direttiva 89/397/CEE sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari e la direttiva 93/99/CEE sugli standard qualitativi dei laboratori. Il considerando sottolinea che, in presenza di conoscenze scientifiche in evoluzione, le regole di prelievo e analisi devono essere specifiche e aggiornabili. La disciplina si applica unicamente al controllo di diossine e PCB diossina-simili ai fini del regolamento (CE) n. 466/2001 e non incide sulla strategia generale di campionamento prevista dalla direttiva 96/23/CE né sui criteri di prelievo mirato della decisione 98/179/CE.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

L’obbligo principale grava sugli Stati membri, che devono assicurare che i campioni per il controllo ufficiale siano prelevati e analizzati secondo gli allegati I e II. Il campo materiale comprende i prodotti alimentari oggetto di controllo per diossine, furani e PCB diossina-simili. La direttiva è inoltre rilevante per i laboratori pubblici o incaricati dai singoli Stati membri, che devono rispettare standard di qualità e accreditamento specifici.

Campionamento ufficiale: definizioni e rappresentatività

L’allegato I introduce le definizioni operative di partita, sottopartita, campione elementare, campione globale e campione di laboratorio. La logica è quella della rappresentatività: il campione globale deve riflettere la partita o sottopartita da cui è prelevato e costituisce la base per la valutazione della conformità ai limiti massimi.

Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato, con cautele atte a evitare alterazioni del contenuto di diossine e PCB diossina-simili durante campionamento, preparazione, trasporto e conservazione. Ogni partita deve essere campionata separatamente e, per quanto possibile, i campioni elementari devono provenire da punti diversi della partita o sottopartita.

Quantità minime, confezionamento e documentazione

Il campione globale deve pesare almeno 1 kg, salvo casi in cui ciò sia poco pratico. I campioni elementari devono essere di peso analogo e, di regola, di almeno 100 grammi. Per latte e oli, ritenuti a distribuzione omogenea, è sufficiente prelevare tre campioni elementari per partita; per le uova di gallina, un campione è costituito da almeno 12 uova.

Ogni campione ufficiale deve essere sigillato sul luogo del prelievo e confezionato in recipienti puliti e di materiale inerte, protetti da contaminazione e da perdite per assorbimento o trasporto. Per ogni prelievo deve essere redatto un verbale con identificazione certa della partita, della data e del luogo di campionamento, nonché delle informazioni utili all’analista.

Verifica di conformità della partita ai limiti massimi

Ai fini della decisione sulla conformità, il laboratorio effettua una doppia analisi del campione di laboratorio quando il primo risultato supera il limite massimo oppure vi si colloca entro un margine del 20%. La partita è considerata accettata se il primo risultato è inferiore al limite massimo di oltre il 20%; nei casi in cui sia necessaria la doppia analisi, la conformità si valuta sulla media dei risultati rispetto al limite massimo applicabile ai sensi del regolamento (CE) n. 466/2001.

Preparazione dei campioni, TEF e gestione dei risultati

L’allegato II chiarisce che le diossine e i PCB diossina-simili sono spesso presenti come miscele di congeneri e che, per la valutazione del rischio, si utilizza il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF). Le concentrazioni dei singoli congeneri vengono moltiplicate per il relativo TEF e sommate per ottenere il totale espresso in equivalenti tossici (TE). Sono inoltre indicati i criteri di calcolo del limite superiore, inferiore e intermedio, a seconda del trattamento dei congeneri non quantificati.

La preparazione dei campioni deve essere accompagnata da rigorose misure di garanzia della qualità: prevenzione della contaminazione, uso di contenitori idonei, risciacquo del vetro con solventi controllati, omogeneizzazione accurata, eventuale essiccazione prima della triturazione, analisi in bianco e convalida delle procedure di preparazione secondo orientamenti riconosciuti a livello internazionale.

Requisiti per i laboratori e per i metodi analitici

I laboratori devono dimostrare la validità del metodo nell’intervallo del livello considerato, con limiti di quantificazione adeguati e controlli costanti di bianco e recupero. È richiesta la partecipazione regolare a prove interlaboratorio specifiche per diossine e PCB diossina-simili nelle matrici alimentari pertinenti, e l’accreditamento da parte di un organismo riconosciuto secondo la guida ISO 58 e la norma ISO/IEC 17025:1999.

I metodi analitici devono essere altamente sensibili, selettivi e accurati. Per PCDD e PCDF le quantità rilevabili devono essere dell’ordine del picogrammo di TE; per la maggior parte dei PCB è sufficiente la sensibilità nell’ordine del nanogrammo, ma per i PCB diossina-simili più tossici è richiesta una sensibilità paragonabile a quella delle diossine. I metodi di conferma devono garantire una separazione e identificazione inequivocabili mediante HRGC/HRMS.

Screening e conferma: logica operativa e requisiti specifici

La direttiva consente l’uso di metodi di screening ad alto rendimento per selezionare i campioni potenzialmente positivi, seguiti da metodi di conferma per la quantificazione definitiva. Gli screening possono essere basati su GC/MS o su biotest; i positivi devono sempre essere confermati mediante HRGC/HRMS. Inoltre, una quota di campioni negativi, circa il 2-10%, deve essere confermata per verificare la qualità del sistema di screening.

Per i biotest cellulari, la direttiva richiede curve di risposta basate su TCDD o miscele equivalenti, controlli di qualità dedicati, diluizioni nella parte lineare della curva e coefficienti di variazione contenuti entro limiti prestabiliti. Per i kit da biotest si impone il rispetto delle istruzioni del fabbricante, delle condizioni di conservazione e della data di scadenza, con criteri specifici sul limite di rilevazione.

Termini di recepimento, entrata in vigore e abrogazioni

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 febbraio 2003 e comunicare immediatamente alla Commissione le disposizioni adottate. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il testo richiama inoltre l’abrogazione delle direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e delle decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE, ferma restando la non interferenza con altri regimi di campionamento richiamati nei considerando.

Disposizioni principali

Obbligo di campionamento conforme all’allegato I

L’articolo 1 impone agli Stati membri di garantire che i campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine, furani e PCB diossina-simili nei prodotti alimentari siano prelevati secondo le modalità dell’allegato I. L’allegato disciplina definizioni, rappresentatività della partita, numero minimo di campioni elementari, formazione del campione globale, sigillatura, etichettatura e verbale di campionamento.

Obbligo di conformità ai criteri analitici dell’allegato II

L’articolo 2 richiede che i campioni destinati al controllo ufficiale siano conformi ai criteri tecnici dell’allegato II. Tali criteri riguardano preparazione dei campioni, garanzia di qualità, validazione dei metodi, requisiti per i laboratori, metodi di screening e di conferma, limiti di quantificazione e criteri di recupero.

Termine di recepimento e obbligo di notifica

L’articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 28 febbraio 2003 e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Destinatari

L’articolo 5 indica come destinatari della direttiva gli Stati membri.

Campionamento: rappresentatività e regole operative

L’allegato I definisce partita, sottopartita, campione elementare, campione globale e campione di laboratorio. Il prelievo deve essere effettuato da persona qualificata, su ciascuna partita da analizzare, evitando alterazioni del contenuto di diossine e PCB diossina-simili. Il campione globale deve essere almeno di 1 kg, salvo impraticabilità; per latte e oli è sufficiente, in ragione della presunta omogeneità, prelevare tre campioni elementari per partita. Per le uova di gallina è previsto che un campione sia costituito da almeno 12 uova.

Campionamento: confezionamento, sigillatura e documentazione

L’allegato I impone contenitori puliti e inerti, idonei a prevenire contaminazioni, assorbimenti e danni da trasporto. Ogni campione ufficiale deve essere sigillato sul luogo del prelievo e identificato secondo le norme nazionali; per ciascun prelievo va redatto un verbale con identificazione della partita, data, luogo e informazioni utili all’analista.

Conformità delle partite ai limiti massimi

Sempre nell’allegato I, il laboratorio effettua doppia analisi del campione di laboratorio e calcola la media se il primo risultato eccede il limite massimo o vi resta inferiore entro il 20%. La partita è accettata se il primo risultato è sotto il limite massimo di oltre il 20% oppure, nei casi di doppia analisi, se la media è conforme al limite massimo del regolamento (CE) n. 466/2001.

Specifiche analitiche generali e approccio per screening e conferma

L’allegato II distingue tra metodi di screening, destinati a selezionare i campioni potenzialmente positivi, e metodi di conferma, necessari per la quantificazione certa. I metodi di screening devono ridurre i falsi negativi a meno dell’1% e devono essere convalidati su campioni al di sopra e al di sotto dei livelli massimi; i positivi vanno sempre confermati con HRGC/HRMS. I metodi di conferma devono usare gascromatografia ad alta risoluzione e spettrometria di massa ad alta risoluzione e rispettare requisiti stringenti di sensibilità, selettività e accuratezza.

Requisiti di qualità per campioni e laboratori

L’allegato II richiede precauzioni contro la contaminazione, omogeneizzazione adeguata, analisi in bianco, uso di contenitori idonei, controlli di recupero e partecipazione regolare a prove interlaboratorio. I laboratori devono essere accreditati da un organismo riconosciuto ai sensi della guida ISO 58 e secondo la norma ISO/IEC 17025:1999.

Regole di calcolo e comunicazione dei risultati

L’allegato II prevede l’uso dei fattori di tossicità equivalente (TEF) e la possibilità di esprimere i risultati come limite inferiore, superiore e valore intermedio. Le relazioni di prova devono indicare, se tecnicamente possibile, i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB, il tenore lipidico del campione, il metodo di estrazione del grasso e, se richiesto o fuori intervallo, i recuperi dei singoli standard interni.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialicontaminanti alimentarilaboratori e metodi di analisi

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