Direttiva 2002/70
Direttiva 2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/70/CE stabilisce i requisiti tecnici per il prelievo, la preparazione e l’analisi dei campioni di mangimi ai fini del controllo ufficiale di diossine, furani e PCB diossina-simili. Il suo obiettivo è rendere comparabili i risultati tra laboratori e Stati membri, distinguendo tra metodi di screening e metodi di conferma. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di recepire le misure nazionali entro il 28 febbraio 2003.
Requisiti comunitari per il campionamento, la preparazione dei campioni e i metodi di analisi ufficiali per la determinazione di diossine, furani e PCB diossina-simili nei mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine (PCDD/PCDF) e alla determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi, nonché alle materie prime e ai mangimi oggetto delle specifiche di analisi dell’allegato II. L’ambito è funzionale all’attuazione dei limiti massimi previsti dalla direttiva 1999/29/CE, come modificata dalla direttiva 2001/102/CE. Restano centrali i laboratori incaricati dei controlli ufficiali e, per gli aspetti di screening e conferma, gli operatori che eseguono le analisi. La disciplina non stabilisce direttamente limiti sostanziali, ma le modalità tecniche per controllarli.
Direttiva 2002/70/CE – requisiti per la determinazione di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi
La direttiva definisce criteri tecnici uniformi per il campionamento e l’analisi ufficiale dei mangimi relativamente a diossine, furani e PCB diossina-simili. Essa si inserisce nel quadro applicativo della direttiva 1999/29/CE, come modificata dalla direttiva 2001/102/CE, e mira a garantire che i laboratori operino su basi comparabili, con metodi di screening affidabili e conferme analitiche robuste.
Obiettivo e contesto normativo
La Commissione afferma la necessità di criteri generali per i metodi di analisi, tenuto conto che le disposizioni tecniche possono essere adeguate in funzione dell’evoluzione scientifica e tecnologica. La direttiva ha un ambito strettamente analitico: non fissa nuovi limiti massimi, ma stabilisce come rilevare e confermare la presenza dei contaminanti per verificare il rispetto dei limiti già previsti dal diritto UE.
Ambito di applicazione
Le regole riguardano:
- i campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine e furani nei mangimi;
- la determinazione dei livelli di PCB diossina-simili nei mangimi;
- la preparazione e l’analisi di materie prime e mangimi ai fini del controllo ufficiale.
L’allegato I precisa che il campionamento avviene secondo la direttiva 76/371/CEE e che i campioni globali sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui provengono. Il rispetto dei livelli massimi della direttiva 1999/29/CE è valutato sulla base dei risultati ottenuti nei campioni di laboratorio.
Obblighi per gli Stati membri
L’articolo 1 impone agli Stati membri di garantire che il campionamento ufficiale sia effettuato secondo i metodi dell’allegato I. L’articolo 2 richiede che preparazione dei campioni e metodi d’analisi siano conformi ai criteri dell’allegato II. Si tratta di obblighi di risultato: gli Stati conservano la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma devono assicurare uniformità minima nelle procedure di controllo.
Termine di recepimento e tecniche di attuazione
L’articolo 3 fissa il termine di recepimento al 28 febbraio 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano le norme nazionali, inserire un riferimento alla direttiva o accompagnare gli atti con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati membri la determinazione delle modalità del richiamo formale.
Campionamento e verifica della conformità
L’allegato I disciplina il campionamento ai fini del controllo ufficiale di PCDD/PCDF e PCB diossina-simili. Il principio di base è che il campione globale deve essere rappresentativo della partita o sottopartita. Per la verifica della conformità:
- il laboratorio esegue una doppia analisi quando il primo risultato supera il livello massimo o è inferiore al livello massimo di un valore non superiore al 20%;
- la partita è accettata se il primo risultato è inferiore al livello massimo di oltre il 20%;
- quando è necessaria la doppia analisi, la partita è accettata solo se la media dei risultati è conforme al livello massimo applicabile della direttiva 1999/29/CE.
Preparazione dei campioni, qualità e laboratori
L’allegato II richiama regole di preparazione dei campioni e prescrive misure di garanzia della qualità. In particolare:
- i campioni devono essere conservati e trasportati in contenitori idonei di vetro, alluminio, polipropilene o polietilene, eliminando ogni traccia di polvere di carta;
- gli strumenti in vetro vanno risciacquati con solventi controllati per l’assenza di diossine;
- occorre un’analisi in bianco;
- il peso del campione per l’estrazione deve garantire la sensibilità richiesta.
Per i laboratori è prevista la validazione del metodo nell’intervallo di tolleranza del livello considerato, un limite di quantificazione per i metodi di conferma non superiore a un quinto del livello considerato, controlli in bianco e campioni di controllo addizionati, partecipazione regolare a studi interlaboratorio e accreditamento secondo la Guida ISO 58 e la norma ISO/IEC 17025:1999.
Principi analitici: TEF, screening e conferma
La direttiva adotta il concetto di fattori di tossicità equivalente (TEF) per esprimere in equivalenti tossici (TE) le miscele di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili. Vengono richiamati tre criteri di calcolo:
- limite superiore: i congeneri non quantificati valgono quanto la soglia di determinazione;
- limite inferiore: i congeneri non quantificati valgono zero;
- valore intermedio: i congeneri non quantificati valgono metà della soglia di quantificazione.
L’allegato distingue tra:
- metodi di screening, utilizzati per selezionare campioni positivi o sospetti con grande capacità di trattamento;
- metodi di conferma, che forniscono individuazione e quantificazione inequivocabili, mediante HRGC/HRMS.
Requisiti per i metodi GC/MS e i recuperi
Per i metodi GC/MS, l’allegato impone l’uso di standard interni marcati con 13C, controlli di recupero e adeguata separazione cromatografica. Tra i punti principali:
- per i mangimi di origine vegetale e per quelli di origine animale con grasso inferiore al 10%, l’aggiunta degli standard interni prima dell’estrazione è obbligatoria;
- per i mangimi di origine animale con contenuto di grasso superiore al 10%, gli standard possono essere aggiunti prima o dopo l’estrazione del grasso, purché l’efficacia dell’estrazione sia adeguatamente convalidata;
- i recuperi per i metodi di conferma devono essere compresi tra il 60% e il 120%, con tolleranze limitate per alcuni congeneri quando il loro contributo al TE totale non superi il 10%;
- per lo screening, i recuperi devono essere compresi tra il 30% e il 140%;
- è raccomandato il metodo EPA 1613, Revision B, o un metodo equivalente.
Screening: criteri di affidabilità
Lo screening può essere svolto con GC/MS o con biotest. La direttiva richiede che i risultati positivi siano sempre confermati con HRGC/HRMS e che una quota dei negativi sia anch’essa confermata per controllo di qualità. La percentuale reale di falsi negativi deve essere inferiore all’1%, mentre il numero di falsi positivi deve restare sufficientemente basso da rendere utile lo screening.
Per i biotest cellulari sono richieste curve di riferimento con R2 superiore a 0,95, controlli di qualità, lavoro nella parte lineare della curva di risposta e limiti di rilevazione/quantificazione definiti sulla base del rumore di fondo o della risposta del bianco. I biotest con kit devono rispettare le istruzioni del fabbricante, le date di scadenza, le condizioni di conservazione e un limite di rilevazione definito sulla base del bianco.
Comunicazione dei risultati
I risultati, ove tecnicamente possibile, devono indicare i livelli dei singoli congeneri di PCDD/F e PCB e riportare i dati come limite inferiore, limite superiore e valore intermedio. La relazione deve menzionare anche il contenuto lipidico del campione e il metodo di estrazione del grasso. I recuperi dei singoli standard interni vanno comunicati quando escono dai limiti previsti o quando il livello massimo è superato; negli altri casi, solo su richiesta.
Osservazioni operative per professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore mangimistico, la direttiva rileva soprattutto come base tecnica dei controlli ufficiali: gli adempimenti nazionali devono garantire campionamento corretto, laboratori accreditati e metodi validati. La valutazione della conformità della partita dipende non solo dal risultato analitico, ma anche dalle regole di doppia analisi, recupero, espressione del dato e conferma con HRGC/HRMS.
Disposizioni principali
Campionamento ufficiale
L’articolo 1 impone agli Stati membri di garantire che i campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di diossine e furani, nonché alla determinazione dei PCB diossina-simili nei mangimi, siano prelevati secondo i metodi di cui all’allegato I, che rinvia ai metodi comunitari di campionamento della direttiva 76/371/CEE.
Preparazione dei campioni e criteri analitici
L’articolo 2 obbliga gli Stati membri a garantire che la preparazione dei campioni e i metodi d’analisi per il controllo ufficiale di diossine, furani e PCB diossina-simili siano conformi ai criteri dell’allegato II, che disciplina qualità, sensibilità, selettività, accuratezza, recuperi, biotest e conferma HRGC/HRMS.
Termine di recepimento
L’articolo 3 stabilisce che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie devono essere adottate entro il 28 febbraio 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, al momento della pubblicazione ufficiale nazionale, inserire un riferimento alla direttiva o corredare gli atti di tale riferimento; la modalità del richiamo è lasciata alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Allegato I: metodo di campionamento
L’allegato I rinvia alla direttiva 76/371/CEE per il prelievo dei campioni ufficiali. Il laboratorio di controllo deve procedere a doppia analisi quando il primo risultato eccede il livello massimo o si colloca entro il 20% sotto tale livello; la partita è accettata se il primo risultato è inferiore al livello massimo di oltre il 20% oppure, se necessaria la doppia analisi, se la media è conforme al livello massimo della direttiva 1999/29/CE.
Allegato II: principi di screening, conferma e TEF
L’allegato II definisce il concetto di TEF/TE per PCDD, PCDF e PCB diossina-simili, imponendo criteri per i metodi di screening e di conferma. Prevede che i campioni positivi siano sempre confermati con HRGC/HRMS, che i falsi negativi siano inferiori all’1% e che i recuperi, la ripetibilità e la selettività rispettino soglie tecniche specifiche. Introduce inoltre i criteri di espressione dei risultati come limite inferiore, superiore e valore intermedio.
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