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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5418/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da Tardino in relazione alla custodia cautelare in carcere applicata dal 25/11/2010 al 21/01/2011 e agli arresti domiciliari fino al 18/05/2011 per accuse di usura, ricettazione e delitti tributari. Tardino era poi assolto con sentenze del Tribunale (03/04/2014) e della Corte d'appello (16/06/2020) perché il fatto non sussiste. La Corte d'appello motivò il rigetto ritenendo che la condotta del Tardino avesse, per colpa grave, contribuito a creare la falsa apparenza della sussistenza dei reati e quindi ostasse all'indennizzo. In Cassazione si contestava la motivazione sulla colpa grave, l'asserita emersione di elementi probatori "successivi" alla misura cautelare e la mancata graduazione della colpa da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile e l'ha respinto. Ha confermato che la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato, secondo i principi di giurisprudenza consolidata, gli elementi indicativi di colpa grave e il nesso causale fra le condotte del ricorrente (es. rapporti non documentati con il denunciante, consistenti somme versate e movimentate senza giustificazione, operazioni non dichiarate al fisco, rapporti economico-finanziari con soggetti coinvolti in illeciti) e l'applicazione/mantenimento della misura cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese in favore del Ministero resistente nella misura di euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Costituisce causa impeditiva al diritto all'equa riparazione l'aver dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la sussistenza di tale causa deve essere accertata d'ufficio dal giudice.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la nozione di colpa cui ricondurre la 'colpa grave' ai fini dell'art. 314 c.p.p.: comportamenti caratterizzati da macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme che rendono prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    Sez. U, n. 43 del 13/12/1995; Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010; Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013; Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008

    La giurisprudenza unifica il criterio secondo cui non è soltanto il dolo ma anche la condotta consapevole o la condotta gravemente colposa, anteriore o successiva alla custodia, che crei una 'falsa apparenza' idonea a giustificare l'intervento dell'autorità, a escludere il diritto all'indennizzo; il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori e motivare in modo concreto il nesso causale.

Massime di principio

  • Il semplice proscioglimento o l'assoluzione non garantiscono automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice valuta se l'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la situazione che ha determinato la misura cautelare.
  • La colpa grave può emergere da condotte anteriori o successive alla misura cautelare (es. relazioni economiche non documentate, movimentazioni bancarie ingiustificate, rapporti con soggetti indiziati) che obiettivamente giustificano l'intervento dell'autorità.
  • Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'eventuale causa impeditiva (dolo/colpa grave) e motivare in modo concreto il nesso di causalità tra la condotta dell'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • In sede di domanda risarcitoria il ricorrente ha l'onere di fornire documentazione probatoria idonea a dimostrare la liceità delle somme e dei rapporti economici contestati; la mancata prova rafforza la valutazione negativa del comportamento.
  • Per prevenire il rischio di esclusione dell'indennizzo, è utile produrre elementi contemporanei alla misura che dimostrino la lecita provenienza dei fondi, la regolarità delle operazioni e l'assenza di legami idonei a creare una falsa apparenza di reato.

Testo integrale

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