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Sentenza

Sentenza n. 1328/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siracusa del 30 gennaio 2025, n. 98.

Giustizia amministrativa202502449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa del 30 gennaio 2025, n. 98, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza deducendo l’inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza di primo grado, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione il 1° aprile 2025. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 era decorso senza che il Ministero desse prova dell’adempimento. È stata inoltre chiesta la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando che il giudicato era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e il Ministero non aveva provato di avervi dato esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnando ulteriori 60 giorni per l’esecuzione. Il TAR ha precisato che l’incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, che il commissario può essere individuato anche in un organo diverso da quello titolare dell’amministrazione attiva e che, trattandosi di dirigente del Ministero resistente, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente e rapido il meccanismo surrogatorio già disposto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e impongono al giudice di assicurare l’attuazione concreta della decisione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo surrogatorio mediante commissario ad acta per rimuovere rapidamente l’inerzia amministrativa.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l’amministrazione non abbia dimostrato l’avvenuto adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia, assegnandogli un ulteriore termine per provvedere.
  • Il commissario ad acta può essere individuato dal giudice secondo il proprio discernimento anche in un organo diverso da quello che avrebbe dovuto esercitare l’attività amministrativa oggetto del giudicato.
  • L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell’amministrazione resistente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta, in quanto tale, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
  • La nomina di un commissario ad acta e la previsione di un meccanismo surrogatorio effettivamente idoneo a rimuovere rapidamente l’inerzia possono rendere non necessaria la contestuale applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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