Cassazione Penale, Sentenza n. 38916/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 521 e 522 c.p.p., per la riqualificazione operata in sede giudiziaria (in rito abbreviato 'secco') di due fatti originariamente contestati come tentati (tentata rapina e tentato furto aggravato) in reati differenti (rapina impropria e tentata rapina con violenza a pubblico ufficiale). La difesa sosteneva che, nel processo abbreviato 'secco', il giudice non possa modificare l'imputazione originaria se non a seguito di integrazione probatoria disposta ai sensi dell'art. 441 c.p.p. o di atti emergenti successivamente, e citava precedente giurisprudenza favorevole alla tesi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto che la riqualificazione compiuta in primo grado e confermata in appello costituisca una legittima qualificazione giuridica del fatto (iura novit curia) e non una mutatio facti, poiché non sono stati introdotti nuovi elementi fattuali rispetto all'imputazione originaria. La Corte ha ricordato che l'art. 441 c.p.p. limita la modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, ma non incide sul potere-dovere del giudice di qualificare il fatto. Ha quindi confermato la riforma dell'appello che aveva applicato attenuanti e ridotto la pena secondo la riqualificazione; ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p., comma 5
richiamato in relazione alle modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla mancata richiesta di trattazione orale
art. 611 c.p.p., comma 1-bis e seguenti
richiamato in relazione alle norme che regolano i termini e le modalità della trattazione del ricorso in Cassazione
art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)
norma sull'impugnazione per motivi di diritto e di motivazione: il ricorso era fondato su presunta violazione di diritto e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione delle condotte
art. 521 c.p.p.
norma richiamata nel motivo di cassazione in relazione ai termini e ai contenuti del provvedimento che definisce il procedimento e il capo di imputazione
art. 522 c.p.p.
richiamata dal ricorrente in relazione ai limiti e alle modifiche dell'imputazione nel corso del procedimento
art. 441 c.p.p.
richiamato dalla difesa come limite all'ampliamento dell'imputazione nel rito abbreviato quando l'aggravamento si fondi su elementi emersi solo con integrazione probatoria; la Corte precisa però che l'art. 441 riguarda i limiti del pubblico ministero, non il potere del giudice di qualificare il fatto
art. 423 c.p.p., comma 3
citato per sottolineare che il legislatore ha previsto il rimedio dell'appello del pubblico ministero contro la modifica del titolo di reato operata dal giudice, a conferma che la qualificazione sia materia riservata al giudice
art. 628 c.p. (secondo comma)
richiamato nella parte sostanziale per la definizione della rapina impropria e per la distinzione tra sottrazione e impossessamento nel contesto valutato dalla Corte
Sez. U, n. 5788 del 18/04/2019 (Halan)
giurisprudenza della Cassazione richiamata a supporto del principio che il giudice può qualificare il fatto diversamente dall'imputazione senza che ciò costituisca violazione dei diritti difensivi nel rito abbreviato
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La riqualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice non equivale automaticamente a una mutatio facti se non sono introdotti nuovi elementi fattuali rispetto all'imputazione: il giudice può dunque attribuire una diversa qualificazione senza violare il diritto di difesa, anche nel rito abbreviato 'secco'.
- L'art. 441 c.p.p. limita l'azione del pubblico ministero nel modificare l'imputazione in sede di rito abbreviato quando l'aggravamento si fondi su elementi emersi solo mediante integrazione probatoria, ma non impedisce al giudice di esercitare il suo potere di qualificazione del fatto (iura novit curia).
- Se la riqualificazione implica fatti materiali nuovi, inconciliabili o ontologicamente differenti rispetto all'imputazione originaria, allora la modifica può ledere le garanzie difensive e risultare illegittima; in tali casi la questione può portare all'annullamento per mutatio facti.
- Il potere del pubblico ministero di impugnare le qualificazioni operate dal giudice è previsto (art. 423 c.p.p., comma 3): la disponibilità di rimedi processuali concreti è un elemento che bilancia il potere-dovere del giudice di qualificare i fatti.
- In fase difensiva è essenziale verificare se tutti gli elementi costitutivi dei reati riqualificati fossero già descritti nell'imputazione: se sì, la riqualificazione è generalmente ammissibile; se no, va valutata la necessità di integrazione probatoria o di ulteriori garanzie per l'imputato.
- Quando si impugna una riqualificazione, conviene distinguere puntualmente tra cambiamento della 'denominazione' giuridica e introduzione di nuove circostanze fattuali, documentando se e come la difesa abbia subito pregiudizio nella sua possibilità di controbattere.
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