Sentenza n. 706/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del Comune di Genova – Direzione Ambiente n. 2023-151.0.0.-15 del 17.2.2023, ricevuta tramite PEC in data 20.2.2023, avente ad oggetto “Approvazione del documento piano di caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., relativo alle aree di Eni – deposito Pegli Via Cassanello n. 63 interessate dallo sversamento accidentale di settembre 2022”, con specifico riferimento alla prescrizione di cui al par. 3 a termini della quale si “determina di prendere atto del parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi e conseguentemente di approvare – ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs.152/06 e della L.R. 10/09 – il documento di “Piano di Caratterizzazione Ambientale ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/06”, relativo alle aree ENI Deposito Pegli Via Cassanello n° 63, con le seguenti prescrizioni: (…) 3. verranno effettuati: (…) n. 3 sondaggi attrezzati a piezometri (MW72, MW73 e MW75) nell'alveo del Torrente Varenna, due possibilmente in corrispondenza dei piezometri presenti lungo Via Razzara, denominati MW65 e MW64 e uno a valle del piezometro MW63” nonché, per quanto occorrer possa, delle prescrizioni di cui al par. n. 7 e al par. n. 18; e altresì l'annullamento di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso anche non cognito alla ricorrente e, in particolare: - del provvedimento dell'ARPAL prot. n. 55409 del 9.2.2023, accluso quale parte integrante della predetta determinazione dirigenziale del Comune di Genova, nella parte in cui, tra le prescrizioni cui possa essere subordinata l'approvazione del piano di caratterizzazione presentato da Eni, ha inserito quella che impone di effettuare “n. 3 sondaggi attrezzati a piezometri (MW72, MW73 e MW75) nell'alveo del Torrente Varenna, due possibilmente in corrispondenza dei piezometri presenti lungo Via Razzara, denominati MW65 e MW64 e uno a valle del piezometro MW63”; - della nota del Comune di Genova prot. n. 164966/BF del 13.4.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione del piano di caratterizzazione ambientale relativo al deposito petrolifero, nella parte in cui prescrive il monitoraggio mediante tre sondaggi piezometrici nell'alveo del Torrente Varenna, la rimozione dell'eventuale prodotto idrocarburico adeso al terreno e specifiche modalità di certificazione delle analisi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito dello sversamento accidentale di greggio verificatosi nel settembre 2022 presso un deposito petrolifero, la società aveva attivato le misure di messa in sicurezza e presentato il piano di caratterizzazione previsto dall'art. 242 del d.lgs. 152/2006. Il Comune di Genova approvava il piano, recependo le prescrizioni formulate da ARPAL, tra cui l'esecuzione di tre sondaggi attrezzati a piezometri nell'alveo del Torrente Varenna, il carotaggio continuo per verificare l'eventuale presenza di prodotto idrocarburico adeso al terreno, la rimozione di tale prodotto ove individuato e specifiche prescrizioni sulle certificazioni analitiche. La ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione della Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 14-ter l. 241/1990; violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e legalità; difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, perplessità, travisamento ed eccesso di potere. In particolare, contestava che il Comune avesse recepito le valutazioni di ARPAL senza adeguatamente motivare il mancato recepimento del diverso parere della Città Metropolitana; sosteneva che i sedimenti fluviali non rientrassero tra le matrici ambientali disciplinate dall'art. 240, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 e che, in assenza di valori normativi di concentrazione soglia per tali sedimenti, non potessero essere imposti monitoraggi e obblighi di rimozione; censurava inoltre la prescrizione n. 7, ritenuta generica e arbitraria perché fondata sulla sola evidenza visiva senza campionamento, e la prescrizione n. 18, ritenuta frutto di un'estensione analogica della disciplina applicabile alle acque. Infine, contestava l'imposizione del monitoraggio delle acque sotterranee di subalveo per assenza di base normativa e di parametri di riferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure senza esaminare le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni. Il Collegio ha riconosciuto che i sedimenti dei corpi idrici fluviali costituiscono una matrice diversa da quelle elencate dall'art. 240, comma 1, lett. a), del d.lgs. 152/2006 e che per essi non sono normativamente definite concentrazioni soglia specifiche. Tuttavia, tale circostanza non impedisce all'amministrazione di adottare misure conoscitive e preventive fondate sul principio di precauzione, sancito anche dall'art. 301 del d.lgs. 152/2006. Nel caso concreto, l'incertezza sul percorso di migrazione del prodotto petrolifero e sull'estensione della potenziale contaminazione, nonché il rischio di compromissione delle acque sotterranee di subalveo, giustificavano l'estensione del monitoraggio all'alveo del Torrente Varenna. Le prescrizioni sono state ritenute sorrette da dati e valutazioni tecniche non pretestuose, idonee a verificare la possibile diffusione dell'inquinamento, e proporzionate: non imponevano il campionamento dei sedimenti né l'applicazione di soglie normative non esistenti, ma soltanto carotaggi e un'analisi visiva dell'eventuale presenza di prodotto idrocarburico adeso al terreno, con successiva rimozione qualora individuato. Il giudice ha escluso che si trattasse di un obbligo praeter legem o di un onere irragionevole e sproporzionato. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 242 d.lgs. 152/2006
Disciplina l'approvazione e l'attuazione del piano di caratterizzazione nell'ambito delle procedure di bonifica; il giudice ha ritenuto che il piano possa contenere misure conoscitive e preventive proporzionate, anche con riferimento all'alveo interessato dalla possibile migrazione degli inquinanti.
art. 240, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
Individua le matrici ambientali rilevanti ai fini della disciplina della bonifica; i sedimenti fluviali non sono stati considerati automaticamente ricompresi in tale elencazione, ma ciò non esclude l'adozione di misure precauzionali di accertamento.
art. 301 d.lgs. 152/2006
"misure di protezione che possono andare a ledere posizioni giuridiche soggettive, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità inteso nella sua triplice dimensione di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto"
Consente l'adozione di misure protettive in presenza di un rischio ambientale, purché fondate su dati scientifici affidabili, su un ragionamento logico circa la possibilità e gravità del pericolo e rispettose della proporzionalità.
art. 14-ter l. 241/1990
La sua violazione, dedotta per il mancato adeguato confronto con le posizioni espresse in conferenza di servizi, non è stata ritenuta fondata; il ricorso è stato respinto nel merito.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità; il giudice non ha ravvisato la loro violazione.
Massime di principio
- Il principio di precauzione consente all'amministrazione ambientale di imporre misure conoscitive e protettive incidenti sulla sfera giuridica del privato anche quando la matrice interessata non rientri espressamente tra quelle disciplinate dalla specifica normativa di bonifica, purché la misura sia finalizzata a prevenire o delimitare un rischio concreto di propagazione dell'inquinamento e rispetti il principio di proporzionalità.
- L'assenza di valori normativi di concentrazione soglia per una determinata matrice ambientale non impedisce l'imposizione di accertamenti preliminari, purché tali accertamenti non introducano surrettiziamente soglie o obblighi di bonifica non previsti dalla legge.
- Le misure precauzionali ambientali sono legittime quando si fondano su dati scientifici affidabili e su un ragionamento logico circa la possibilità, la gravità, la persistenza e gli effetti del pericolo; il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche deve limitarsi a verificare la non pretestuosità degli elementi acquisiti, senza sostituire la valutazione amministrativa con una diversa valutazione di mera non condivisibilità.
- È proporzionata la prescrizione che, per verificare la diffusione di un contaminante, imponga carotaggi e analisi visiva dell'eventuale presenza di prodotto inquinante, senza imporre il campionamento della matrice o l'applicazione di parametri normativi non esistenti, prevedendo la rimozione soltanto del prodotto effettivamente individuato.
- L'approvazione di un piano di caratterizzazione può includere prescrizioni rivolte a ricostruire il percorso di migrazione dell'inquinante oltre l'area originariamente interessata, quando sussista incertezza sull'estensione della contaminazione e il monitoraggio sia funzionale alla tutela delle acque e alla prevenzione dell'aggravamento del danno ambientale.
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