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Sentenza

Sentenza del 05/05/2022 n. 14339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Campania che aveva accolto l'appello del Comune avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato avviso di accertamento TARES 2013. La ricorrente deduceva: (i) illegittimità dell'ammissione di documenti prodotti dal Comune solo in appello (violazione D.Lgs. 546/1992 art.57); (ii) inefficacia del giudicato relativo ad annullamenti per annualità precedenti (2005, 2006, 2009) a favore della contribuente e mancato esame di fatti decisivi (art.2909 c.c.); (iii) mancata considerazione della mancata verifica in loco e di una perizia che attesterebbe minore superficie imponibile (annualità 2009 e altri anni); (iv) omissione di pronuncia sulle riduzioni tariffarie per raccolta differenziata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi del D.Lgs. 546/1992 (art.58) purché effettuata nei termini previsti (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza e con le formalità richieste). Ha escluso l'efficacia vincolante di giudicati relativi ad annualità diverse quando essi riguardano elementi variabili nel tempo (per i tributi periodici l'effetto vincolante sussiste solo per elementi di natura permanente o pluriennale). Ha inoltre confermato la legittimità dell'uso della liquidazione basata sui ruoli dell'anno precedente per tributi sui rifiuti (D.Lgs. 507/1993 art.72) salvo che la contribuente non dimostri adeguatamente la variazione degli elementi strutturali (es. superficie). I motivi sono stati dichiarati anche inammissibili per carenza di specificità o per mancata produzione/trascrizione degli atti e documenti rilevanti (perizia, avvisi). Sono state liquidate le spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    art. 57, art. 58, art. 61, art. 32, art. 24

    L'art.58 consente la produzione di nuovi documenti in sede di appello anche se preesistenti e anche se la parte era contumace in primo grado; l'ammissione è subordinata al rispetto del termine perentorio indicato (fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, art.32) e alle formalità di deposito (art.24). L'art.57 non impedisce quindi la produzione in appello di documenti di difesa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993

    Autorizza l'ente impositore a procedere alla liquidazione e iscrizione a ruolo basandosi sulla meccanica applicazione dei ruoli dell'anno precedente e dati già acquisiti, quando gli elementi non sono soggetti a variazione, legitimando quindi la liquidazione senza nuovo accertamento sostanziale salvo variazioni documentate.

  • Codice Civile

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato esterno; la Corte ha chiarito che l'effetto del giudicato di un altro procedimento è limitato e rileva solo se concerne elementi costitutivi permanenti o pluriennali del rapporto tributario.

  • Costituzione

    Richiamato in relazione alla presunta perdita di un grado di giudizio: la Corte ha ritenuto che la disciplina che ammette produzione documentale in appello non violi il diritto al doppio grado di giudizio nella misura segnalata, essendo discrezionale il regime delle preclusioni probatorie nel processo tributario.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in tema di contributo unificato: il provvedimento dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • In giudizio tributario è ammessa la produzione di documenti in appello (D.Lgs. 546/1992 art.58), purché depositati entro il termine perentorio previsto (di norma fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza) e con le formalità richieste; il mancato rispetto è rilevabile d'ufficio.
  • Un precedente decisorio su annualità diverse non vincola automaticamente: per tributi periodici l'effetto vincolante del giudicato esterno vale solo se la decisione riguarda elementi strutturali permanenti o pluriennali; se il precedente riguarda vizi formali o elementi mutabili nel tempo non opera l'estensione.
  • Per tributi come TARSU/TIA/TARES l'ente può liquidare basandosi sui dati dell'anno precedente senza un nuovo accertamento sostanziale quando gli elementi sono stabili; tuttavia il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di variazioni (es. minore superficie) mediante documentazione probante (perizia, atti) adeguatamente prodotta e trascritta.
  • Le doglianze generiche o non corredate dalla riproduzione/produzione degli atti decisivi (avvisi, perizie, documenti tecnici) rischiano l'inammissibilità per difetto di specificità; è quindi fondamentale allegare e trascrivere nel ricorso i documenti su cui si fondano le eccezioni.
  • Le contestazioni relative a riduzioni tariffarie (es. per raccolta differenziata) devono essere specificamente sollevate e provate: il silenzio della parte nel grado di appello o la mancata trascrizione degli atti può determinare la loro omissione come inammissibile.

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