Cassazione Penale, Sentenza n. 26900/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva un presunto errore di fatto della Corte di cassazione: la difesa sosteneva che la sentenza impugnata aveva frainteso la posizione difensiva, ritenendo che la difesa avesse ammesso l'esistenza della "Locale di Chivasso" quando invece aveva contestato tanto l'esistenza di un gruppo autonomo quanto la prova del ruolo apicale attribuito ad Alvaro. Il rimedio è stato proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. (ricorso per errore di fatto), lamentando che la Corte avesse travisato una frase e così alterato il percorso decisionale.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura non rilevasse una svista o un equivoco percettivo ma una diversa ricostruzione di tipo valutativo (che non è rimediabile con l'art. 625-bis c.p.p.). La motivazione della Corte d'appello, fondata su intercettazioni (in particolare l'intercettazione ambientale del 5/6/2014 in cui Alvaro si autodefiniva capo) e sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, è stata ritenuta logicamente fondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Regione Calabria (liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma delittuosa contestata (associazione di tipo mafioso). La sentenza di merito ha condannato l'imputato per questo reato sulla base delle prove raccolte (intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori).
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio invocato dal ricorrente per "errore di fatto": la Corte ha interpretato e applicato la norma restringendone la portata, affermando che il rimedio è ammissibile solo per errori percettivi causati da svista o equivoco e non per diversità di valutazione giuridico-fattuale operata dal giudice.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti nella formulazione del motivo aggiunto (contenuti essenziali della motivazione): la Corte ha osservato che il motivo era enunciato nei limiti previsti, ma la sostanza della censura rimaneva di natura valutativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo quando la decisione impugnata derivi da un errore percettivo (svista o equivoco) e non quando si contesti una diversa valutazione delle prove: le divergenze interpretative o le critiche alla valutazione probatoria non rientrano nel rimedio.
- Perché un ricorso per errore di fatto abbia chances, è necessario dimostrare chiaramente che la Corte ha preso un dato processuale per un altro (es. aver ignorato o scambiato una prova concreta), non semplicemente che la conclusione è errata.
- Quando la decisione di merito è fondata su più elementi convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sentenze passate) la Cassazione tende a ritenere sussistente un solido apprezzamento probatorio e respinge i tentativi di riesame che mirano a rimettere in discussione la valutazione di merito.
- In casi analoghi conviene valutare rimedi diversi dall'art. 625-bis quando l'oggetto del contrasto è la valutazione delle prove o la correttezza della motivazione: il ricorso per cassazione ordinaria deve invece mirare a questioni di diritto o a vizi formali di motivazione.
- Bisogna considerare il rischio processuale e patrimoniale: ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende e liquidazione delle spese alla parte civile).
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