Sentenza n. 842/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: “- “in parte qua”, limitatamente a tutti i capi pregiudizievoli dei diritti e degli interessi della ricorrente, del provvedimento di cui alla nota 12.7.2017, prot. 0012832, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, ricevuto dalla ricorrente in data 24.7.2017, avente ad oggetto “Autostrada A4 Torino – Milano. Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino – Milano. Tratto: Torino – Novara Est dal Km 0+000 al km 91+000. Lotto 1.4.1. dal km 67+600 al km 80+419. Cod. SIVCA: 019-001-A004-01-A011-01”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S.A.T.A.P. S.p.A. il 24/7/2023: “- “in parte qua”, limitatamente a tutti i capi pregiudizievoli dei diritti e degli interessi della ricorrente, della relazione istruttoria, priva di data, depositata nel presente giudizio dal Ministero in data 25.5.2023 ed in tale data conosciuta dalla ricorrente, in quanto non allegata al provvedimento di cui alla nota 12.7.2017, prot. 0012832, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, ricevuto dalla ricorrente in data 24.7.2017, avente ad oggetto “Autostrada A4 Torino – Milano. Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino – Milano. Tratto: Torino – Novara Est dal Km 0+000 al km 91+000. Lotto 1.4.1. dal km 67+600 al km 80+419. Cod. SIVCA: 019-001-A004-01-A011-01”, con il quale il Ministero ha disposto quanto segue: “Art. 1) è approvata, ai fini del rapporto concessorio in essere, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui sopra, la perizia di variante tecnica in diminuzione di spesa presentata dalla Società S.A.T.A.P. S.p.A. relativa agli ‘Interventi di ammodernamento e di adeguamento dell'Autostrada Torino – Milano, tratto: Torino – Novara est dal km 0+000 al km 91+000, Lotto 1.4.1 dal km 67+600 al km 80+419' per un importo di € -6.631.742,57, di cui € -492.594,70 per lavori ed € -6.139.147,87 per somme a disposizione; Art. 2) l'importo complessivo dell'intervento in esame, ai fini del rapporto concessorio in essere, è aggiornato ad € 130.845.884,51, di cui € 99.780.756,98 per lavori netti (comprensivi di € 7.005.852,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 31.065.127,53 per somme a disposizione; Art. 3) alla copertura della predetta spesa la Società Concessionaria provvederà come specificato in precedenza; Art. 4) sono approvati i Nuovi Prezzi così come specificato in precedenza; Art. 5) l'ultimazione dei lavori è fissata al 13.05.2013”; “- del già impugnato provvedimento di cui alla nota 12.7.2017, prot. 0012832, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, anche per illegittimità derivata rispetto alla Relazione istruttoria medesima, “in parte qua”, limitatamente a tutti i capi pregiudizievoli dei diritti e degli interessi della ricorrente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione ministeriale parziale, con stralcio di lavorazioni e mancato riconoscimento dei relativi importi, di una perizia di variante tecnica relativa ad interventi di ammodernamento e adeguamento autostradale
Esito
Favorevole al resistente (ministero concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva approvato, ai fini del rapporto concessorio, una perizia di variante tecnica in diminuzione di spesa, stralciando alcune lavorazioni e non riconoscendo i relativi importi. La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento delle voci di spesa e la percentuale di ribasso applicata in esecuzione di un precedente provvedimento ministeriale, già annullato per difetto di motivazione con sentenza del TAR, poi confermata dal Consiglio di Stato. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la relazione istruttoria ministeriale presupposta, deducendo le medesime censure e chiedendo l'acquisizione di una relazione dell'Ufficio Territoriale di Genova richiamata nell'istruttoria. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha instaurato il contraddittorio sulla questione. La controversia concerneva, secondo il giudice, pretese patrimoniali relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio e non l'esercizio di un potere autoritativo incidente unilateralmente sul contenuto della concessione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha applicato i principi delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui l'approvazione, il rifiuto o l'approvazione parziale da parte del concedente dei progetti e delle varianti predisposti dal concessionario, quando riguardano la necessità, le modalità di esecuzione delle opere e la congruità dei costi nell'ambito delle pattuizioni convenzionali e del capitolato, costituiscono attività riferibile all'esecuzione del rapporto e all'adempimento delle obbligazioni reciproche, non esercizio di potestà autoritativa. Nel caso concreto, la contestazione del mancato riconoscimento di alcune spese aveva natura patrimoniale ed era riferita all'attuazione della concessione. Anche la censura relativa alla percentuale di ribasso apparteneva alla giurisdizione ordinaria, poiché non contestava direttamente il potere autoritativo già scrutinato nel precedente giudizio, ma soltanto gli effetti derivati della relativa determinazione nell'esecuzione del rapporto concessorio. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini di legge. Le spese sono state compensate per la difficoltà interpretativa della questione di giurisdizione.
Norme richiamate
artt. 79 e 295 c.p.c.
sospeso il presente giudizio, ai sensi degli artt. 79 e 295 c.p.c.
Le disposizioni sono state richiamate per la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della definizione di una controversia pregiudiziale tra le medesime parti.
art. 133 c.p.a.
La giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici o di pubblici servizi non comprende le controversie meramente patrimoniali attinenti all'esecuzione del rapporto, quando non sia in discussione l'esercizio di poteri autoritativi.
Massime di principio
- Le controversie relative all'approvazione, al rifiuto o all'approvazione parziale di progetti e varianti predisposti da un concessionario autostradale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano la necessità e le modalità di realizzazione delle opere, la congruità dei costi e il riconoscimento degli oneri nell'ambito delle obbligazioni previste dalla convenzione e dal capitolato.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle concessioni di beni o servizi non si estende alle pretese patrimoniali concernenti esclusivamente l'attuazione del rapporto concessorio, se l'amministrazione non esercita un potere autoritativo idoneo a conformare unilateralmente diritti e obblighi delle parti.
- Anche quando il concessionario impugna formalmente un provvedimento amministrativo, la giurisdizione deve essere individuata in base alla natura sostanziale della controversia: se la censura mira soltanto al riconoscimento di costi, remunerazioni o altri effetti patrimoniali nell'esecuzione della concessione, la controversia appartiene al giudice ordinario.
- Quando una precedente decisione ha già scrutinato il potere autoritativo dell'amministrazione e la controversia successiva riguarda soltanto gli effetti derivati di quella determinazione nell'esecuzione del rapporto concessorio, la controversia successiva resta devoluta al giudice ordinario.
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