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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16451/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento riprendendo a tassazione, ai fini IRPEF, una plusvalenza ritenuta realizzata nell'anno 2007 dalla cessione onerosa di un capannone industriale. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando la plusvalenza in un importo inferiore. In appello, il contribuente aveva dedotto principalmente la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente o carente, lamentando che la CTR non si fosse pronunciata su tale specifico motivo e avesse invece deciso direttamente sul merito delle questioni. In cassazione ha proposto due motivi, entrambi centrati sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo l'omessa pronuncia della CTR sul vizio di motivazione della decisione di primo grado e l'illegittima sostituzione del giudice d'appello al primo giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto i due motivi congiuntamente esaminabili ma inammissibili. Ha affermato che, nel processo tributario, la rimessione al primo giudice è consentita solo nei casi tassativi previsti dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 e che il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non rientra fra tali ipotesi. Poiché il giudice d'appello aveva comunque deciso nel merito tutte le questioni controverse, la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado non aveva arrecato alcun concreto pregiudizio al ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate si era costituita solo formalmente; è stata altresì disposta l'attestazione per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro per denunciare la violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per censurare il vizio motivazionale prospettato dal ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare l'omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado.

  • art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c. come norma processuale del rito tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione.

  • art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    qualifica in termini tassativi le ipotesi di rimessione al primo giudice nel processo tributario.

  • art. 59, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    conferma che fuori dai casi tassativi la corte di secondo grado decide nel merito, eventualmente rinnovando gli atti nulli.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    richiamati per evidenziare che il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non rientra nelle ipotesi di rimessione al primo giudice.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado è inammissibilmente censurata in cassazione se il vizio dedotto non comportava la rimessione al primo giudice e il giudice d'appello ha comunque deciso nel merito tutte le questioni controverse.
  • La rimessione al primo giudice nel processo tributario è eccezionale e può avvenire solo nei casi tassativi previsti dall'art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992; il vizio di motivazione della sentenza appellata non rientra tra essi.
  • L'appello nel processo tributario ha normalmente natura sostitutiva: salvo i casi tassativi di regressione, il giudice di secondo grado deve decidere nel merito e può sostituirsi integralmente alla sentenza impugnata.
  • Per configurare interesse a censurare in cassazione l'omessa declaratoria di nullità della decisione di primo grado occorre dimostrare un concreto pregiudizio processuale derivante da tale omissione; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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