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Sentenza

Sentenza n. 1731/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 49/2025 emessa in data 4 febbraio 2025 dal Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202503400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascun anno scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Una sentenza del Tribunale di Pavia, passata in giudicato e notificata al Ministero, aveva accertato il suo diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di euro 500 per ciascun anno scolastico, condannando l’Amministrazione a provvedere. Poiché il Ministero non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, la docente ha proposto giudizio di ottemperanza. Ha inoltre richiesto l’applicazione della misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia. Ha accertato che la pronuncia da eseguire era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero il 7 febbraio 2025; risultavano quindi soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà assumere le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in relazione all’esiguità degli importi, una misura non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Pavia oggetto di ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione individua, per il giudizio di ottemperanza, il presupposto costituito dall’inottemperanza a una sentenza passata in giudicato notificata all’Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La misura pecuniaria richiesta dalla ricorrente non è stata applicata, perché, in considerazione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale ulteriore presupposto soddisfatto per procedere all’esecuzione coattiva della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata e recante un obbligo di facere sufficientemente determinato, anche se la mancata esecuzione non è contestata dall’Amministrazione resistente.
  • In presenza di un’inottemperanza accertata, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l’inutile scadenza del termine.
  • Quando l’attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l’esercizio dell’incarico.
  • La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in ragione dell’esiguità dell’obbligazione e del danno da ritardo, una condanna diversa da quella meramente simbolica risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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