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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05647/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo, perché in contrasto con i criteri consolidati per la verifica della continuazione e perché volto a proporre una ricostruzione fattuale incompatibile con gli accertamenti definitivi delle sentenze richiamate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte pubblica)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra due reati risultanti da sentenze irrevocabili. Deduceva, con unico motivo, che sussistesse una volizione unitaria tale da giustificare il vincolo della continuazione e che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto retrodatare l'inizio della partecipazione al reato associativo oggetto della seconda sentenza alla data del primo reato. La Corte rileva però che il motivo si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata sui criteri per desumere la continuazione, e che la distanza temporale di circa quattro mesi tra i fatti, nonché la mancata presenza del coautore del primo reato tra gli associati del secondo, rendono non illogica la decisione impugnata. Inoltre, non è consentito fondare il giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede la prova di una volizione unitaria e della programmabilità, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi già al momento del primo fatto.

  • art. 666 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione, nel valutare la continuazione, deve attenersi agli accertamenti contenuti nelle sentenze irrevocabili e non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto incompatibili con esse.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone una verifica rigorosa di concreti indicatori della volizione unitaria, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.
  • La presenza di uno o più indici della continuazione non è sufficiente se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea e non di un programma criminoso già delineato nelle sue linee essenziali.
  • In tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può porre a fondamento della decisione circostanze di fatto contrastanti con gli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili.
  • La mera distanza temporale contenuta o la diversa compagine soggettiva tra i reati possono essere elementi valutativi rilevanti per escludere la sussistenza di una programmazione unitaria, ove si inseriscano in un quadro complessivo non univoco.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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