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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09040/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per riciclaggio (capo 21) sostenendo: per entrambi, errata determinazione della competenza territoriale e violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis per l'esclusione, sopravvenuta o emersa in sede cautelare, della circostanza aggravante di agevolazione mafiosa; Galiano contesta inoltre la qualificazione giuridica del fatto (afferma che le condotte rientrerebbero al più in ricettazione o tentato reimpiego, non in riciclaggio), la mancata applicazione della clausola di non punibilità per concorso nel reato presupposto e la determinazione della pena e della valutazione delle attenuanti; Vendemini contesta il travisamento della prova, la mancanza di elementi per ritenere la provenienza illecita delle somme e l'errata attribuzione del ruolo decisorio all'interno della banca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi sui profili di competenza territoriale riaffermando il principio della perpetuatio iurisdictionis: la competenza si determina ex ante sugli elementi all'atto dell'imputazione e non è alterata da successivi accertamenti che escludano aggravanti. Ha inoltre respinto i mezzi di merito sulla responsabilità penale: ha ritenuto provata, con gli elementi fattuali ricostruiti in motivazione (trasporto e versamenti in contanti, apertura di conti, trasferimenti e operazioni finalizzate a garantire un fido), la fattispecie del riciclaggio e la consapevolezza della provenienza illecita; ha precisato che per il reato di riciclaggio non è richiesto l'accertamento giudiziale del reato presupposto e che la prova dell'estraneità al reato presupposto è necessaria solo se l'imputato dichiara di avervi concorso e questa versione risulti credibile. Sul punto della determinazione della pena la Corte ha ritenuto insindacabile la discrezionalità del giudice di merito quando la pena è fissata in misura prossima al minimo. In conclusione i ricorsi sono stati rigettati (respinti) e le sentenze di merito confermate.

Norme richiamate

  • art. 21 cod. proc. pen.

    comma 2 (termine per rilevare la competenza territoriale)

    La competenza per territorio va determinata ex ante, con riferimento agli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione; eventuali vicende successive non spostano la competenza (principio della perpetuatio iurisdictionis).

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nella discussione sulla funzione del giudice del dibattimento nel valutare la competenza, ma la Corte ha confermato che la valutazione della competenza segue la regula ex ante e i termini processuali previsti.

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    La rimessione alla Corte di cassazione per questioni pregiudiziali di competenza è applicabile solo se proposta nei termini previsti (in primo grado, prima della conclusione dell'udienza preliminare o entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p.); oltre tali termini lo strumento non è più attivabile.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Termine rilevante per la proposizione di eccezioni di competenza e per l'eventuale utilizzo della rimessione pregiudiziale ex art. 24-bis.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    Il reato di riciclaggio può integrarsi con operazioni quali deposito in banca di somme di provenienza illecita, trasferimento su conti di terzi e impiego per modificare consistenza/titolarità; si richiede dolo generico (consapevolezza della provenienza illecita e volontà di ostacolare l'identificazione), non l'accertamento giudiziale del reato presupposto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio della motivazione), valutate dalla Corte nel sindacare le doglianze di merito.

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto applicabile il principio che consente di ritenere un soggetto autore o regista dell'operazione anche se alcune azioni materiali sono poste in essere da altri.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena tra minimo e massimo edittale, purché motivata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena (circostanze attenuanti/recidiva), soggetta al sindacato limitato della Cassazione quando la motivazione del giudice di merito è congrua.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso di Vendemini in ordine al travisamento della prova; la Corte ha ritenuto nondimostrato il travisamento a fronte della valutazione logica degli elementi probatori.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    comma 1-bis (richiamato in relazione alla sentenza Corte Cost.)

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 121/2009, ha dichiarato incostituzionale il comma 1-bis: l'esito del ricorso cautelare non vincola l'esercizio dell'azione penale; quindi le esclusioni cautelari non impediscono automaticamente l'ulteriore azione dell'accusa.

Massime di principio

  • Competenza per territorio: si applica il principio della perpetuatio iurisdictionis; la competenza si determina ex ante in base agli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione e non si modifica per accertamenti successivi che escludano aggravanti.
  • Rimessione pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p.: utilizzabile solo entro i termini processuali previsti (in primo grado e prima della chiusura dell'udienza preliminare o entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p.); oltre tali termini la questione deve essere decisa nel merito.
  • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): depositi in banca, trasferimenti su conti di terzi e operazioni finalizzate a modificare titolarità/consistenza dei beni possono integrare il reato; è sufficiente il dolo generico (consapevolezza della provenienza illecita e volontà di ostacolare l'identificazione), non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato giudizialmente.
  • Prova di concorso nel reato presupposto: l'accusa non è tenuta a provare l'assenza di concorso dell'imputato nel reato presupposto; tuttavia, se l'imputato dichiara di aver concorso nel reato presupposto e tale dichiarazione è credibile, allora l'accusa dovrà dimostrare l'estraneità.
  • Valutazione della prova e travisamento: le contestazioni che mirano a una diversa valutazione degli elementi probatori sono, di regola, sindacabili con difficoltà in Cassazione se il giudice di merito ha motivato logicamente le proprie conclusioni.
  • Determinazione della pena: la graduazione della pena tra minimo e massimo rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Cassazione sindaca solo i casi di palese sproporzione o insufficiente motivazione.

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