Ordinanza n. 1308/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento quanto al ricorso n. 12480 del 2025: per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento del 21.07.2025, del Direttore Luca Barberis del Gestore Servizi Energetici GSE Spa, di esclusione della richiesta di ammissione al contributo in conto capitale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto identificato dal codice AGRS1000009992, comprensivo dell'installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 50,75 kW, nel Comune di ESINE (BS); - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche non comunicato alla ricorrente; e per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla società Caffè Morandini Srl.. quanto al ricorso n. 13409 del 2025: Annullamento - dell'elenco XI delle imprese ammesse e finanziate nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, pubblicato in data 1.09.2025; - dell'elenco XIII delle imprese ammesse e finanziate nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, pubblicato in data 1.09.2025; - del decreto del direttore generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 5.05.2025, con cui è stato stabilito di riportare l'elenco in versione consolidata dei soggetti beneficiari ai sensi dell'Avviso pubblico del 23 agosto 2022, dell'Avviso pubblico del 21 luglio 2023 e dell'Avviso pubblico del 19 agosto 2024, con indicazione del relativo codice CUP, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.2“Parco Agrisolare” del PNRR, finanziato dall'Unione europea, per un totale di 22.942 domande ammesse, un ammontare complessivo di risorse assegnate pari a euro 2.358.440.623,85 al netto delle rinunce, e una capacità installata, al netto delle rinunce, di 1.722.590,127 kW, pubblicato in data 1.09.2025; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale, anche non comunicato alla ricorrente; e per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla società Caffè Morandini Srl.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla richiesta di ammissione al contributo PNRR per il Parco Agrisolare e, in altro ricorso riunito, elenchi dei soggetti ammessi e finanziati e decreto ministeriale di consolidamento degli elenchi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto due ricorsi. Con il primo ha impugnato il provvedimento del GSE che l’ha esclusa dall’ammissione al contributo in conto capitale previsto dal PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, per un progetto relativo all’installazione di un impianto fotovoltaico. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Con il secondo ricorso ha impugnato gli elenchi delle imprese ammesse e finanziate pubblicati il 1° settembre 2025, nonché il decreto del Ministero dell’Agricoltura del 5 maggio 2025 recante l’elenco consolidato dei beneficiari, e ha formulato una domanda risarcitoria. Dall’ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti nei ricorsi, poiché il giudice si è limitato a disporre la riunione e l’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., ritenendoli connessi perché pendenti tra le stesse parti e concernenti le medesime questioni giuridiche, anche in ragione del parallelismo delle vicende procedimentali e processuali. Per il ricorso n. 13409 del 2025 ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati individuabili negli elenchi dei soggetti beneficiari impugnati, mediante notificazione per pubblici proclami secondo le modalità già stabilite da una precedente ordinanza della Sezione. Gli adempimenti devono essere eseguiti, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova del loro compimento deve essere depositata entro i successivi dieci giorni. La ricorrente deve inoltre versare all’Amministrazione l’eventuale importo documentato richiesto per la pubblicazione sul sito istituzionale. La decisione sul merito dei ricorsi riuniti è stata rinviata all’udienza pubblica del 16 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo applica ritenendo sussistente una comunanza di parti e di questioni giuridiche, nonché un parallelismo tra le vicende procedimentali e processuali.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati; nel caso concreto il TAR dispone la notificazione per pubblici proclami nei confronti delle imprese inserite negli elenchi dei beneficiari impugnati.
artt. 35 e 49 c.p.a.
Il mancato compimento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro i termini assegnati comporta, secondo l’ordinanza, l’improcedibilità del gravame.
Massime di principio
- Quando più ricorsi pendono tra le stesse parti e presentano identità o stretta connessione delle questioni giuridiche, nonché un significativo parallelismo delle vicende procedimentali e processuali, il giudice amministrativo può disporne la riunione ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
- Quando è impugnato un atto che individua una pluralità di beneficiari di risorse pubbliche, le imprese inserite negli elenchi impugnati sono controinteressate individuabili e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami disposta per integrare il contraddittorio deve essere eseguita entro il termine perentorio stabilito dal giudice, con successivo deposito della prova degli adempimenti; l’inosservanza può determinare l’improcedibilità del ricorso.
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