Cassazione Penale, Sentenza n. 5577/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari (5/11/2019) con due censure principali: (1) vizio di diritto per presunta errata applicazione degli artt. 443, 568 e 580 c.p.p., deducendo che l'atto di impugnazione del pubblico ministero non poteva essere trattato come ricorso per cassazione né essere convertito in appello perché non conteneva denunzia di vizi di legittimità; (2) vizio di motivazione e dosimetria della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante confessione e per la valutazione della recidiva e della commisurazione della pena (richiesta di nuova valutazione della sanzione dopo rinvio della Cassazione). I fatti di merito riguardavano detenzione e porto illegale di arma e ricettazione di arma e di beni archeologici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello di: (a) interpretare e convertire l'impugnazione del pubblico ministero in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., trattando entrambe le impugnazioni; (b) ritenere ammissibile il motivo di carenza motivazionale come vizio di legittimità esperibile davanti alla Cassazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) e quindi legittimo l'intervento del Procuratore generale; (c) negare le circostanze attenuanti generiche in ragione della flagranza e del limitato valore della confessione, nonché per la gravità e l'entità dei beni coinvolti, motivando adeguatamente la commisurazione della pena. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta in vigore (pena definitiva di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 733,33 di multa, come stabilito in sede di appello). Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 443 cod. proc. pen.
Disciplina il divieto del pubblico ministero di proporre appello contro la sentenza di condanna pronunciata a seguito di rito abbreviato; qui richiamato per spiegare i limiti dell'impugnazione diretta del PM.
art. 568 cod. proc. pen.
Regole sull'ammissibilità del ricorso per cassazione e sui casi di appellabilità; richiamato nel quadro delle impugnazioni contro sentenze d'abbreviato.
art. 580 cod. proc. pen.
Consente la conversione di un atto di impugnazione in altra forma di gravame quando il giudice ritiene possibile procedere; la Corte ha legittimamente convertito il ricorso del pubblico ministero in appello.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Individua il vizio di motivazione (difetto o insufficienza) come motivo di cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze del Procuratore generale rientrassero tra i vizi proponibili in Cassazione.
art. 608 cod. proc. pen.
"il Procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile"
Interpretato nel senso che il Procuratore generale può proporre ricorso per cassazione anche contro sentenze emesse a seguito di rito abbreviato in cui il PM ordinario non può appellare; non vi è per tale ricorso limitazione dei motivi proponibili.
art. 569, 570, 593 cod. proc. pen.
Richiamati nel quadro sistematico delle impugnazioni e del potere di intervento del Procuratore generale; contribuiscono a delineare i limiti e le modalità di impugnazione.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale costitutiva del reato di ricettazione, applicata ai fatti di detenzione/ricettazione dell'arma e di beni archeologici.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7
Normativa sulle armi, applicata per il reato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può basarsi su un solo elemento prevalente per escludere il beneficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di impugnazione manifestamente infondata o inammissibile; applicata per la misura di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ordinario non può proporre appello contro una sentenza emessa a seguito di rito abbreviato (art. 443 c.p.p.), ma il Procuratore generale presso la Corte d'appello può ricorrere per cassazione anche contro tali sentenze (art. 608 c.p.p.), senza essere limitato nei motivi.
- Le doglianze relative al difetto di motivazione rientrano tra i vizi di legittimità proponibili in Cassazione (art. 606 lett. e) c.p.p.); pertanto un'impugnazione per mancanza di motivazione può legittimamente costituire oggetto di ricorso per cassazione.
- Se la forma dell'impugnazione presentata non è perfetta ma il contenuto è riconoscibile come esercizio di un rimedio esperibile, il giudice di merito può, in casi appropriati, convertire l'impugnazione (es. ricorso del PM) in altra forma (es. appello) ai sensi dell'art. 580 c.p.p., purché le parti siano state trattate equamente e la decisione sia adeguatamente motivata.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito, il quale può basarsi su uno solo degli elementi dell'art. 133 c.p. ritenuto prevalente: la presenza di flagranza e la scarsa credibilità/valore probatorio della confessione possono giustificare il diniego delle attenuanti.
- Un ricorso in Cassazione privo di specificità che non contrasta con la motivazione del provvedimento impugnato rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario che i motivi siano specifici e confrontino direttamente la motivazione impugnata.
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