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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12091/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva richiesto all'agente della riscossione gli estratti di ruolo relativi a quattro iscrizioni a suo carico per IRAP e IVA 2005-2008. Ricevuti gli estratti, aveva proposto ricorso sostenendo, in sintesi, che le cartelle presupposte e un atto di controllo formale della dichiarazione non fossero state validamente notificate, in particolare per mancata valutazione dell'intero iter notificatorio e per assenza della raccomandata informativa; contestava inoltre la ritenuta convivenza della persona che aveva ricevuto uno degli atti; infine deduceva che il diritto alla riscossione fosse prescritto e decaduto e che tale eccezione fosse stata già introdotta in primo grado. La CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo rituali le notifiche e tardiva l'impugnazione, la CTR aveva confermato. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: violazione delle norme sulle notificazioni e sul d.P.R. n. 602/1973; omesso esame della contestazione sulla regolarità delle notifiche e sulla convivenza del consegnatario; violazione delle norme tributarie e dell'art. 2948 c.c. per prescrizione/decadenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha innanzitutto rilevato l'inammissibilità nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non era parte nel giudizio di merito. Quanto alle Agenzie, ha applicato il sopravvenuto art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, affermando che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella invalidamente notificata è direttamente impugnabile solo in presenza di uno dei tassativi pregiudizi indicati dalla norma. Poiché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato uno specifico interesse rientrante in tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 137, 138, 139 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per contestare la regolarità delle notificazioni

  • artt. 26 e 60, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamati dalla ricorrente per contestare la notificazione delle cartelle e dell'atto presupposto

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    invocato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come base della tutela differita avverso l'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."

    norma sopravvenuta applicabile ai giudizi pendenti, che limita l'impugnazione diretta alla sola presenza dei tassativi pregiudizi previsti dalla legge e specifica l'interesse ad agire

  • d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    ha introdotto nell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    indicato tra i casi tassativi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    indicato tra i casi tassativi di pregiudizio che consentono l'impugnazione diretta

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio da riscossione

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    invocato dalla ricorrente in relazione a prescrizione/decadenza della riscossione IVA

  • art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156

    invocato dalla ricorrente in relazione a prescrizione/decadenza della riscossione

  • art. 2948 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del credito tributario

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione della riscossione e, di per sé, non è impugnabile; la tutela giurisdizionale va riferita al ruolo o alla cartella solo nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
  • La diretta impugnazione della cartella di pagamento non validamente notificata è ammessa solo quando il debitore dimostri uno specifico e concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • La disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica l'interesse ad agire e non introduce una compressione irragionevole della tutela giurisdizionale.
  • I casi che legittimano l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata sono tassativi e non possono essere estesi in via analogica o interpretativa.
  • In sede di legittimità, il ricorrente deve allegare e dimostrare lo specifico interesse a impugnare; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
  • La mancata costituzione degli intimati può giustificare la regolazione delle spese nel senso della compensazione o della loro mancata liquidazione, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

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