Sentenza n. 395/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento - del silenzio/rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25 c. 4 della L. 241/1990, sull'Istanza di Accesso agli Atti trasmessa, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, a mezzo PEC del 04/06/25, al Comune di Locorotondo (BA), per prendere visione della documentazione nella stessa indicata, motivata dalla sussistenza di interesse e danni subiti dell'odierno Ricorrente; - della Nota trasmessa, a mezzo Pec del 02/07/25, dal Comune di Locorotondo alla scrivente e alla C.& C. Costruzioni S.r.l., quale soggetto ritenuto controinteressato; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, anche ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di ulteriori richieste e motivi aggiunti. nonche' per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia dei documenti oggetto dell'istanza, legittimamente presentata, con conseguente ordine all' Amministrazione intimata di concederne l'esibizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso del 4 giugno 2025, nonché nota comunale relativa alla consultazione della società controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto al Comune di Locorotondo l'accesso e l'estrazione di copia degli elenchi nominativi, con le relative superfici occupate, degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita presenti nel territorio comunale, distinti tra attività alimentari e miste e attività non alimentari, come censiti nel documento strategico del commercio comunale. Il Comune ha informato la società individuata come controinteressata, la quale si è opposta sostenendo che i dati richiesti costituissero informazioni commerciali tutelate dalla riservatezza e dalla normativa sul trattamento dei dati personali. La ricorrente ha insistito per l'accesso e ha impugnato il silenzio-rigetto. Sono stati dedotti: violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dei principi di celerità, efficienza ed economicità; violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione ed eccesso di potere; violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e dell'art. 22 l. 241/1990, con lesione del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'accesso documentale costituisce principio generale dell'attività amministrativa e riguarda, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti e la richiesta non sia preordinata a un controllo generalizzato sull'operato amministrativo. Nel caso concreto la ricorrente aveva indicato specificamente i documenti richiesti e aveva illustrato la funzione strumentale dell'accesso rispetto alla tutela della propria situazione giuridica. Il silenzio-rifiuto è stato ritenuto illegittimo perché privo di adeguata giustificazione. L'opposizione della controinteressata non è stata considerata idonea a impedire l'accesso: essa si era limitata a richiamare genericamente la riservatezza commerciale e la normativa sui dati personali, senza indicare concrete ragioni di pregiudizio, mentre i dati richiesti consistevano in elenchi di operatori economici e dati numerici relativi alle superfici di vendita. Il TAR ha quindi annullato il silenzio-rifiuto, accertato il diritto della ricorrente ad accedere agli atti e ordinato al Comune di esibirli e rilasciarne copia. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge; le spese sono state compensate nei confronti della controinteressata.
Norme richiamate
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi”
L'accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti; il rifiuto, il differimento e la limitazione sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 24 e devono essere motivati.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La richiesta deve essere collegata a una situazione giuridicamente tutelata, ma l'accesso può essere strumentale alla tutela di posizioni giuridiche anche diverse dal diritto soggettivo o dall'interesse legittimo.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni
L'accesso non può essere utilizzato per un controllo generalizzato sull'amministrazione; tale limite non ricorre quando sono richiesti documenti specificamente individuati e collegati a una concreta esigenza di tutela.
art. 2 l. 241/1990
ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza di parte, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
L'amministrazione deve concludere il procedimento di accesso con un provvedimento espresso.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
Il richiamo alla riservatezza commerciale non giustifica di per sé il diniego: occorre indicare concretamente le ragioni per cui l'accesso arrecherebbe un pregiudizio tutelabile.
artt. 24 e 113 Cost.
La disciplina dell'accesso deve essere interpretata in modo da non comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa e l'effettività della tutela giurisdizionale.
l.r. Puglia 16 aprile 2015, n. 24
È richiamata quale base normativa del documento strategico del commercio nel quale risultano censiti gli esercizi e le medie strutture di vendita.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale spetta quando la richiesta riguarda documenti amministrativi specificamente individuati, detenuti dalla pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, e il richiedente dimostra un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
- L'accesso documentale può avere funzione strumentale e propedeutica alla tutela di una situazione giuridica in qualunque sede e con qualunque mezzo; non è necessario che la situazione sottostante consista esclusivamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo, essendo sufficiente che i documenti possano incidere positivamente o negativamente sulla sfera giuridica dell'istante.
- Il limite dell'accesso preordinato a un controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione non opera quando l'istanza individua puntualmente i documenti richiesti e ne evidenzia il collegamento con una concreta esigenza di tutela.
- Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati in relazione ai casi e ai limiti previsti dalla legge; il mero richiamo generico alla riservatezza commerciale o alla normativa sui dati personali non è sufficiente a negare l'accesso in assenza dell'indicazione di uno specifico e concreto pregiudizio.
- Dati consistenti in elenchi nominativi di operatori economici e nelle superfici di vendita delle relative attività non possono essere sottratti all'accesso sulla base di un'opposizione generica del controinteressato, se non sono indicate concrete ragioni per cui tali informazioni abbiano natura riservata o arrechino un pregiudizio tutelabile.
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