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Sentenza

Sentenza del 17/04/2018 n. 1735 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Tassa automobilistica - Leasing - Soggettività passiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata confermata la legittimità della richiesta di pagamento rivolta all'utilizzatore del veicolo per i periodi anteriori al 1° gennaio 2016, poiché in tale periodo la responsabilità per la tassa automobilistica gravava solidalmente sull'utilizzatore e sulla società concedente proprietaria. Per i periodi successivi al 1° gennaio 2016, invece, il soggetto obbligato in via esclusiva è l'utilizzatore del veicolo in leasing.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione finanziaria. In base all'art. 7 della Legge n. 99/2009, tra i soggetti obbligati figuravano sia il proprietario del veicolo, normalmente la società concedente, sia l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. Ne derivava un'obbligazione solidale: l'ente impositore poteva richiedere il pagamento indifferentemente al proprietario-concedente oppure all'utilizzatore. La successiva Legge n. 116/2016 ha modificato il regime stabilendo che, soltanto dal 1° gennaio 2016, l'utilizzatore in leasing è obbligato in via esclusiva.

Norme richiamate

  • Art. 7 Legge n. 99/2009

    proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio nonché utilizzatori a titolo di locazione finanziaria

    La norma individuava come soggetti passivi della tassa automobilistica sia il proprietario sia l'utilizzatore in leasing. Prima del 1° gennaio 2016, l'obbligazione era solidale e l'ente poteva rivolgersi a uno qualsiasi dei coobbligati.

  • Legge n. 116/2016

    dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti, in via esclusiva, al pagamento della tassa automobilistica

    La norma ha modificato il regime della soggettività passiva per il futuro, attribuendo esclusivamente all'utilizzatore del veicolo in leasing l'obbligo di pagamento a partire dal 1° gennaio 2016.

Massime di principio

  • Per i contratti di leasing relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 2016, la tassa automobilistica poteva essere richiesta sia alla società concedente proprietaria sia all'utilizzatore, trattandosi di obbligazione solidale.
  • L'ente impositore non era tenuto a rivolgersi prima alla società proprietaria o a rispettare un ordine preferenziale: poteva scegliere indifferentemente uno dei coobbligati.
  • Per i periodi dal 1° gennaio 2016 in avanti, l'obbligo tributario grava esclusivamente sull'utilizzatore del veicolo in leasing.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata in base al periodo d'imposta, verificando se il tributo riguarda un periodo anteriore o successivo al 1° gennaio 2016.
  • L'eventuale pagamento effettuato da uno dei coobbligati per un periodo anteriore al 2016 può rilevare nei rapporti interni tra utilizzatore e società concedente, ma non elimina il diritto dell'ente di richiedere il tributo a uno qualsiasi dei soggetti obbligati.

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