Sentenza n. 2726/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 751/2025, depositata e resa pubblica il 06.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 751/2025, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva riconosciuto il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, e aveva condannato il Ministero a mettere a sua disposizione il relativo beneficio. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 1° settembre 2025, l'Amministrazione non aveva eseguito la pronuncia. La ricorrente ha inoltre evidenziato l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima di proporre il ricorso per ottemperanza. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni statali. Ha quindi accolto la domanda e ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della ricorrente per eseguire la sentenza. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per ottenere l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato non sia stato eseguito dall'amministrazione obbligata, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato di condanna al pagamento può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Non spetta un compenso aggiuntivo al commissario ad acta quando le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato.
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