Cassazione Penale, Ordinanza n. 00424/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/11/2023. Il contenuto sostanziale del ricorso non è desumibile dal testo, perché la Corte si è pronunciata esclusivamente su una causa di inammissibilità formale: l'atto è stato redatto e sottoscritto dall'imputato senza il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. La Corte ha quindi ritenuto che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso fosse inammissibile in quanto non sottoscritto da un difensore abilitato; conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando che l'art. 613 c.p.p. richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato sottoscritto unicamente dall'imputato, la Corte ha applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
come riformulato dalla legge n. 103 del 2017
L'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dichiararla senza formalità, con le conseguenze economiche previste, tra cui la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
È richiamata quale fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p. che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità penale il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la redazione o la firma personale dell'imputato non soddisfa il requisito di legge.
- La violazione dell'art. 613 c.p.p. determina un vizio insanabile che comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile senza necessità di un esame del merito delle censure.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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