Sentenza n. 520/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno, Sportello Unico per l’Immigrazione di Viterbo, del 22.1.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presentata in data 30.11.2024 dalla ricorrente in favore del cittadino albanese Vrapi Pajtim
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato per mancanza, in capo al lavoratore straniero, della patente di categoria CE
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del nulla osta al lavoro subordinato richiesto in favore di un cittadino albanese. Il provvedimento era motivato dal mancato possesso della patente di categoria CE, ritenuta necessaria in applicazione della circolare interministeriale del 24 ottobre 2024 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 6, comma 3, lett. a), del d.m. 27 settembre 2023. In secondo luogo, ha dedotto l’eccesso di potere per falsa applicazione di una circolare illegittima, sostenendo che la patente CE non fosse necessaria per la conduzione dei veicoli aziendali, aventi portata non superiore a 35 quintali, per i quali sarebbe sufficiente la patente B già posseduta dal lavoratore. Il TAR aveva già accolto la domanda cautelare e richiesto all’amministrazione di chiarire per quale ragione il possesso della patente CE dovesse essere ritenuto indispensabile indipendentemente dal tipo di veicolo condotto. L’amministrazione si è limitata a richiamare la circolare, senza fornire una giustificazione concreta né produrre documentazione sugli asseriti accordi di reciprocità con l’Albania.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il Collegio ha rilevato che l’art. 116 del Codice della strada richiede la patente CE soltanto per la conduzione di complessi di veicoli con determinate caratteristiche di massa, non per qualsiasi veicolo. Poiché l’amministrazione non ha spiegato perché la patente CE fosse necessaria anche indipendentemente dal mezzo concretamente condotto e si è limitata a richiamare la circolare interministeriale, il diniego è risultato fondato sull’applicazione di una prescrizione circolare non coordinata con la disciplina legislativa del Codice della strada. Il giudice ha fatto salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione, annullando comunque l’atto impugnato. Non vi è stato luogo a provvedere sulla richiesta di nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della precedente ordinanza cautelare, poiché l’amministrazione aveva comunicato il rilascio del titolo; tale titolo, alla luce della sentenza, avrebbe dovuto avere carattere definitivo. L’amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, lett. a), d.m. 27 settembre 2023
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale parametro violato dal diniego del nulla osta; il testo non esplicita ulteriormente l’interpretazione specifica accolta dal giudice.
art. 116 Codice della strada
per complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg
La patente CE è richiesta per la conduzione dei complessi di veicoli descritti dalla norma, non per qualsiasi veicolo e, in particolare, non quando il mezzo concretamente utilizzato non rientri nelle caratteristiche di massa previste.
circolare interministeriale del 24 ottobre 2024 sui flussi di ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025
La circolare non può essere applicata in modo automatico e generalizzato imponendo la patente CE senza una motivazione e una giustificazione coerenti con la disciplina legislativa del Codice della strada.
art. 59 c.p.a.
È stato richiamato in relazione all’ordinanza adottata per il rilascio di un titolo provvisorio durante il giudizio; la richiesta di commissario ad acta è rimasta priva di oggetto per l’avvenuta comunicazione del rilascio del titolo.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento dell’ordine di esecuzione della sentenza e della definitività del titolo da rilasciare in conseguenza dell’esito del giudizio.
Massime di principio
- Una circolare amministrativa non può imporre in via generalizzata un requisito ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, né può essere applicata senza verificare la concreta fattispecie alla quale il requisito legislativo si riferisce.
- Quando il diniego di un nulla osta è fondato sul possesso di una specifica abilitazione alla guida, l’amministrazione deve dimostrare che il veicolo o il complesso di veicoli concretamente destinato all’attività rientri nella categoria per la quale tale abilitazione è richiesta dal Codice della strada.
- Il mero richiamo a una circolare e ad asseriti accordi di reciprocità non è sufficiente a giustificare un provvedimento sfavorevole quando l’amministrazione non esplicita il nesso tra la prescrizione applicata, la disciplina legislativa e le caratteristiche concrete dell’attività lavorativa.
- L’amministrazione deve fornire, anche in giudizio, una spiegazione specifica sulle ragioni per cui un requisito professionale o abilitativo sia indispensabile; in mancanza, il provvedimento fondato su una prescrizione circolare genericamente applicata è illegittimo e deve essere annullato.
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