Sentenza n. 4422/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3212/2022, RG n. 9189/2021, resa in data 6 giugno 2022 dal Tribunale di Napoli, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 3212/2022, relativa al riconoscimento dell’anzianità di servizio non di ruolo e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, notificata in forma esecutiva. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al computo dell’anzianità maturata per il servizio non di ruolo ai fini della progressione economica stipendiale, con inquadramento nella fascia 15-20 anni, anzianità utile di 9 anni, 5 mesi e 5 giorni e condanna dell’amministrazione al pagamento di euro 8.599,12, oltre ratei di tredicesima e accessori. Il passaggio in giudicato era comprovato da apposita certificazione del Tribunale. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile e non ha contestato l’inadempimento. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha considerato decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente e ponendo il compenso, quantificato in euro 1.500,00, a carico del Ministero inadempiente. Ha accolto anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo quale misura coercitiva gli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha precisato che nell’ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio, mentre non sono riconoscibili le spese di precetto o di procedure esecutive civili non satisfattive, trattandosi di costi derivanti dalla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma coercitiva per incentivare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata individuata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il rimedio del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni che ... concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di centoventi giorni costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per l’esperimento del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.
artt. 474 e seguenti c.p.c.
Disciplinano il procedimento di esecuzione forzata civile; le relative spese, comprese quelle di precetto, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza quando derivano dalla scelta del creditore di avvalersi di tale diverso strumento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non esegue una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato e sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando l’inadempimento dell’amministrazione risulta documentato e non è specificamente contestato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La misura coercitiva prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata negli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- In sede di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame, notificazione e agli atti accessori necessari per introdurre il giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto o quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, incluse le eventuali modifiche di bilancio, con compenso posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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