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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26782/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di impugnazione contro la decisione della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità penale. Il ricorso si è limitato a contestare, in termini molto generici, che la responsabilità potesse essere fondata su quanto affermato nella motivazione di secondo grado, sostenendo in sostanza che non sarebbe possibile fondare una responsabilità penale su un "principio di ragionevolezza". La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo, privo di specificità e privo di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, poiché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già ricostruito ampiamente la condotta contestata, affrontando anche l'elemento soggettivo, l'assenza di giustificazioni alternative e il profilo della tenuità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico l'affermazione di responsabilità, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La mancanza di specificità non coincide solo con la genericità del motivo, ma anche con l'assenza di correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle addotte nell'impugnazione.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, salvo che si indichino specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Quando la sentenza di merito abbia già esaminato la condotta contestata, l'elemento soggettivo, l'assenza di giustificazioni alternative e la tenuità del fatto, un ricorso che non si confronti con tali passaggi motivazionali è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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