Ordinanza n. 1836/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza semplificata del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego o la mancata assegnazione dell’assegno in favore di una minore con disabilità gravissima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda l’accesso a un assegno finanziato nell’ambito degli interventi in favore di persone con disabilità gravissima. Gli appellanti sostenevano, in sostanza, che la condizione di disabilità gravissima determinasse il diritto a ricevere o mantenere l’assegno. Il TAR aveva ritenuto che i soggetti collocati in graduatoria prima della minore fossero potenziali controinteressati, con conseguente necessità di notificare il ricorso ad almeno uno di essi. Gli appellanti contestavano tale conclusione anche considerando che i nominativi degli altri beneficiari non erano pubblici. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che le doglianze non riguardavano la posizione concretamente occupata in graduatoria e che non era stata impugnata la delibera della Giunta regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, la quale disciplina la graduazione delle richieste mediante la valutazione delle condizioni sociali ed economiche svantaggiate, attraverso la Scheda di Valutazione Sociale.
La decisione
L’istanza cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima non comporti un diritto assoluto e incondizionato all’assegno, che resta subordinato ai limiti delle risorse finanziarie disponibili presso l’Ambito Territoriale; nell’ambito della medesima categoria di priorità, l’eventuale graduazione dipende dall’ISEE e dalle condizioni sociali ed economiche valutate secondo la disciplina regionale. È stata ritenuta corretta la qualificazione come potenziali controinteressati degli altri soggetti collocati anteriormente in graduatoria. La mancata notifica ad almeno uno di tali soggetti determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. Il fatto che i nominativi non fossero pubblici non esonerava gli appellanti dall’esperire almeno un tentativo di accesso agli atti per individuare i controinteressati e instaurare correttamente il contraddittorio. Il Collegio ha poi rilevato un’ulteriore ragione di inammissibilità: non essendo stata impugnata la delibera regionale che prevede la graduazione delle richieste anche tra soggetti con disabilità gravissima, non potevano essere dedotte validamente censure volte ad affermare il diritto generalizzato di tutti tali soggetti a ottenere o conservare l’assegno. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta in appello.
art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili rende il ricorso inammissibile.
delibera della Giunta Regionale n. 70 del 22 febbraio 2024, allegato B, art. 6
«Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, “gravissima” o “grave”, qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale»
La priorità riconosciuta alla disabilità gravissima non esclude la graduazione delle domande all’interno della stessa categoria, sulla base delle condizioni sociali ed economiche; la mancata impugnazione della delibera impedisce di contestare efficacemente tale criterio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellanti in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per giustificare l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La priorità massima riconosciuta alle persone con disabilità gravissima nell’accesso a fondi o assegni assistenziali non comporta, in assenza di una diversa previsione normativa, un diritto assoluto all’erogazione della prestazione, che resta condizionata alle risorse finanziarie disponibili presso l’Ambito Territoriale competente.
- Quando una graduatoria determina l’accesso a una risorsa assistenziale limitata e la posizione di un ricorrente può incidere sulle posizioni di soggetti collocati anteriormente, questi ultimi sono potenziali controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi.
- La non pubblicità dei nominativi dei soggetti collocati in graduatoria non esonera il ricorrente dall’obbligo di attivarsi per individuare i controinteressati: è necessario, almeno, esperire un tentativo di accesso agli atti funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio.
- Se la disciplina regionale prevede che, anche all’interno della categoria avente priorità massima, le domande siano graduate sulla base di condizioni sociali ed economiche, la mancata impugnazione dell’atto generale che stabilisce tale criterio rende inammissibili le censure dirette ad affermare un diritto indistinto di tutti gli appartenenti alla categoria alla prestazione.
- La mancata impugnazione dell’atto presupposto contenente il criterio di graduazione impedisce di contestare, mediante l’impugnazione dell’atto applicativo, la legittimità o l’operatività di quel criterio.
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