Cassazione Penale, Sentenza n. 22503/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I due imputati erano stati assolti dal GIP di Bolzano dall'accusa di cui all'art. 684 c.p. per avere pubblicato, in un libro, ampi stralci di intercettazioni e altri atti provenienti dal procedimento n. 4741/2018 R.G.N.R. Il pubblico ministero ha impugnato sostenendo che la pubblicazione violava il divieto previsto dall'art. 114 c.p.p. e potesse pregiudicare il corretto svolgimento del dibattimento in un procedimento "madre" ancora pendente, lamentando anche contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore e dichiarato il ricorso infondato. Ha ritenuto che la parte di procedimento stralciata e archiviata (fascicolo n. 7473/2020 R.G.N.R.) corrisponde a indagini concluse: il divieto generale di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p. si estende fino alla chiusura delle indagini preliminari e, successivamente, prosegue in termini particolari solo se "si procede al dibattimento" o se il giudice, in mancanza di dibattimento, impone un divieto motivato (art. 114, comma 5). Ne consegue che gli atti contenuti in un fascicolo per il quale è stata disposta l'archiviazione non sono più coperti dal divieto di pubblicazione e la norma penale di cui all'art. 684 c.p. non può essere estesa per analogia a ipotesi non previste dal legislatore. Inoltre la Corte ha rilevato che molte delle intercettazioni pubblicate erano prive di rilevanza penale rispetto al procedimento "madre" e pertanto non idonee a inquinare il libero convincimento del giudice; per le parti potenzialmente sensibili avrebbe dovuto essere usata la procedura prevista dall'art. 114, comma 5, o il PM avrebbe dovuto non inserire tali atti nello stralcio destinato all'archiviazione.
Norme richiamate
art. 684 cod.pen.
Norma penale che sanziona la pubblicazione di atti coperti da segreto o soggetti a divieto di pubblicazione. La Corte ha ritenuto che, non essendovi divieto espresso nei casi di fascicolo archiviato, non sia ammissibile estendere per analogia il precetto penale (vieta analogia in malam partem).
art. 114 cod.proc.pen.
"è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto"; "se si procede al dibattimento"; "se non si procede al dibattimento"
Disciplina i limiti di pubblicazione degli atti processuali: vieta la pubblicazione durante le indagini preliminari (comma 2), pone regole specifiche sulle intercettazioni (comma 2-bis), prevede la prosecuzione del divieto per il fascicolo del pubblico ministero solo quando "si procede al dibattimento" (comma 3) e consente al giudice, se non si procede a dibattimento, di imporre divieti su singoli atti (comma 5). Il comma 7 afferma che atti non coperti da segreto sono pubblicabili. La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'archiviazione fa venir meno il divieto connesso alle indagini preliminari, salvo provvedimenti specifici del giudice.
art. 408 e art. 414 cod.proc.pen.
Richiamate per collegare la disciplina sulla "chiusura delle indagini preliminari" (art. 408 e ss.) e l'esigenza di autorizzazione per la riapertura delle indagini (art. 414): la Corte utilizza tali disposizioni per sostenere che la richiesta/concessione di archiviazione equivale alla chiusura delle indagini, con conseguente caducazione del segreto istruttorio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 59 del 24/02/1995
Richiamata per ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che vietava la pubblicazione degli atti del fascicolo dibattimentale fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, individuando come ratio la tutela delle esigenze investigative e la necessità di evitare che il giudice formi il convincimento sulla base di atti conosciuti extraprocessualmente.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 32846 del 04/06/2014)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio secondo cui, dopo la chiusura delle indagini preliminari (anche quando si procede con archiviazione dello stralcio), viene meno il divieto generale di pubblicazione degli atti.
Massime di principio
- La pubblicazione di atti contenuti in un fascicolo per il quale è stata disposta l'archiviazione non è, di per sé, punibile ai sensi dell'art. 684 c.p.: l'archiviazione equivale alla chiusura delle indagini e fa venir meno il divieto generale di pubblicazione posto dall'art. 114 c.p.p.
- Non è ammissibile estendere per analogia i divieti di pubblicazione oltre i casi espressamente previsti dalla legge penale (divieto di analogia in malam partem).
- Se parti degli atti pubblicati sono irrilevanti o privi di rilevanza probatoria per il procedimento ancora pendente, la loro divulgazione difficilmente può essere considerata idonea a pregiudicare il giusto processo.
- Quando esiste il rischio concreto che la conoscibilità extraprocessuale di atti possa influenzare un separato dibattimento, il pubblico ministero deve tutelarsi evitando di inserire tali atti nello stralcio destinato all'archiviazione o chiedendo al giudice, ai sensi dell'art. 114, comma 5, l'imposizione di un divieto di pubblicazione su singoli atti.
- La bilanciamento tra libertà di stampa e diritto al giusto processo passa per l'applicazione rigorosa delle procedure previste dal codice: se non è stato disposto un divieto specifico, la pubblicazione è in linea di principio consentita, fermo restando il possibile ricorso ad altre norme (es. tutela della privacy o specifiche fattispecie di reato) se del caso.
- Prima di pubblicare atti processuali è prudente verificare l'esistenza di segreti o specifici provvedimenti giudiziari che ne vietino la diffusione e, in caso di dubbio, richiedere un provvedimento preventivo o astenersi dalla pubblicazione per non incorrere in rischi diversi dall'art. 684 c.p.
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