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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23213/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una vicenda fallimentare ed esecutiva: una socia della società fallita e la madre avevano convenuto davanti al tribunale il fallimento della società, la banca creditrice procedente e una società terza, deducendo una collusione ai loro danni che avrebbe condotto alla perdita della casa di abitazione di famiglia, venduta in sede concorsuale. In fatto, le attrici sostenevano che il fallimento fosse stato provocato dall'ingiustificato recesso della società terza da un preliminare relativo a un capannone industriale e dal rifiuto della banca di accettare un piano di rientro; che ciò aveva consentito alla medesima società di aggiudicarsi il capannone e l'area a prezzo vile; e che, comunque, l'attivo della procedura sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori senza aggredire l'abitazione. Chiedevano quindi il risarcimento dei danni ex artt. 2043 c.c. e 96 c.p.c., l'accertamento della nullità o annullabilità di una fideiussione, la nullità del procedimento esecutivo e del decreto di trasferimento, l'accertamento del dolo collusorio tra creditore procedente, aggiudicatario e curatore, nonché la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dalla banca per anatocismo. In appello erano stati dedotti, tra l'altro, i vizi di costituzione del giudice, la revoca del patrocinio a spese dello Stato, l'omessa pronuncia su dolo collusorio, responsabilità precontrattuale, responsabilità contrattuale dolosa, indebito arricchimento e violazione del dovere di lealtà processuale. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi: 1) violazione dell'art. 51 c.p.c. e del giusto processo per il rigetto delle istanze di ricusazione del primo giudice; 2) violazione degli artt. 1337, 2041, 2043 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla responsabilità precontrattuale della società terza; 3) violazione degli artt. 1218 e 2929 c.c. e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulla collusione e sulla capienza dell'attivo fallimentare; 4) violazione dell'art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 96 c.p.c. per la revoca del patrocinio a spese dello Stato e la condanna per responsabilità aggravata; 5) nullità della sentenza per omessa trascrizione delle conclusioni precisate in primo grado; 6) ulteriori censure in memoria, tra cui la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione della ricorrente ad agire quale erede della madre, non provata documentalmente; ha ritenuto inammissibili i motivi 1, 3 e 5; ha dichiarato inammissibile, in parte, il motivo 4 quanto alla revoca del patrocinio, perché impugnabile solo con il rimedio autonomo previsto dalla legge; ha respinto la richiesta di trattazione in pubblica udienza e quella di rinvio pregiudiziale; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva omesso di esaminare la domanda di responsabilità precontrattuale della società terza e le conseguenti domande di indebito arricchimento e risarcimento del danno, avendole erroneamente ritenute assorbite dal diverso tema del dolo collusorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha dichiarato parzialmente assorbito il quarto motivo limitatamente alla condanna ex art. 96 c.p.c., che dovrà essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili; è stato inoltre escluso l'accoglimento dell'istanza di pubblica udienza e della richiesta di rinvio pregiudiziale. È stato ribadito il difetto di legittimazione della ricorrente a far valere diritti della madre non provati per qualità di erede.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    La violazione dell'obbligo di astensione non determina nullità della decisione salvo che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa; negli altri casi rileva come motivo di ricusazione da far valere tempestivamente.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda o condanna per responsabilità aggravata non risulta definitivamente esaminata, poiché la relativa statuizione resta assorbita e dovrà essere rivalutata in sede di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda l'ambito oggettivo della decisione; nel caso concreto la corte territoriale non ha esaminato una specifica domanda di responsabilità precontrattuale e le domande consequenziali.

  • art. 1337 c.c.

    La Corte rileva che la domanda di responsabilità precontrattuale per ingiustificato recesso dalla trattativa era stata proposta e non esaminata dal giudice di merito.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di indebito arricchimento collegata alla vicenda precontrattuale non è stata esaminata e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base della domanda risarcitoria proposta dalle attrici per il preteso danno causato dalla collusione e dalle condotte denunciate.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa responsabilità contrattuale dolosa e alla collusione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2929 c.c.

    Invocato in relazione alla validità dell'aggressione esecutiva e al tema della collusione, ma senza superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma ed è impugnabile con i rimedi specifici previsti dalla legge, non con il ricorso avverso la sentenza di merito.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Indicato come rimedio autonomo di opposizione avverso la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato insieme all'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 quale rito per contestare la revoca del patrocinio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione in camera di consiglio è ritenuta conforme al rito camerale non partecipato e non lesiva, di per sé, del principio di pubblicità dell'udienza in assenza di peculiare complessità o rilievo nomofilattico.

  • art. 6 CEDU

    Il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere derogato in presenza di ragioni obiettive e razionali nel rito camerale di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con riferimento alla possibilità di ricorrere avverso il provvedimento autonomo di revoca del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 2229 c.c.

    Citate nel testo come riferimento errato/incidentale della pronuncia di merito; non costituisce base della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • La violazione dell'obbligo di astensione del giudice non si traduce automaticamente in nullità della sentenza: occorre distinguere tra ipotesi che incidono sulla regolare costituzione del giudice e ipotesi che possono essere fatte valere solo mediante ricusazione nei termini di legge.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso per omessa pronuncia è fondato quando il giudice di merito non si sia pronunciato su una domanda autonoma e specifica; non basta che la questione sia stata indirettamente toccata o ritenuta assorbita da un diverso thema decidendum.
  • La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce un provvedimento autonomo, soggetto al proprio rimedio di opposizione, e non può essere censurata direttamente con il ricorso avverso la sentenza che lo richiami o lo recepisca.
  • Le censure di cassazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle tesi di merito, senza critica puntuale delle rationes decidendi, rende il motivo inammissibile.
  • La qualità di erede non può essere invocata in cassazione per far valere diritti altrui se non è dimostrata in modo adeguato e documentale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto UE non è rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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