Cassazione Civile, Ordinanza n. 03959/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha confermato, in via implicita, la tenuta della decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare per giusta causa. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli da una società di trasporto, dopo una contestazione disciplinare con la quale gli venivano addebitati, in più date del mese di ottobre 2016, l’abbandono del servizio senza autorizzazione con utilizzo del mezzo aziendale per recarsi a casa durante l’orario di lavoro, la richiesta indebita di lavoro straordinario e la violazione di un ordine di servizio sui percorsi consentiti. Il Tribunale, nella fase ex L. n. 92/2012, aveva respinto l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto del reclamo ritenendo che i fatti fossero stati ammessi nel procedimento disciplinare, che la prova orale richiesta fosse irrilevante o inidonea e che sussistesse la giusta causa. In cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 2735 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso l’ammissione del solo fatto del rientro a casa con l’ammissione dei tempi di permanenza, mai riconosciuti e privi di prova; 2) violazione dell’art. 244 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile o irrilevante la prova testimoniale circa il recupero del tempo trascorso a casa; 3) violazione degli artt. 44-45 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in combinato disposto con l’art. 18 L. n. 300/1970. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i primi due motivi miravano in sostanza a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme; inoltre ha ritenuto che l’apprezzamento della non contestazione, dell’ammissione dei fatti e della sufficienza/specificità dei capitoli di prova spetti al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente attaccava solo una delle rationes decidendi, mentre la decisione di merito era sorretta anche da una autonoma motivazione relativa alla contestazione sullo straordinario, sufficiente da sola a reggere il licenziamento.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte non entra nel merito perché reputa le censure volte a ottenere una diversa valutazione dei fatti.
art. 2735 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di valore confessorio delle ammissioni; la Corte osserva che la valutazione dell’ammissione/non contestazione è riservata al merito.
art. 115 c.p.c.
la non contestazione e il relativo valore probatorio sono apprezzamenti del giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 244 c.p.c.
la specificità e rilevanza dei capitoli di prova testimoniale costituiscono apprezzamenti di merito non censurabili se sorretti da motivazione adeguata.
artt. 44-45 R.D. 8 gennaio 1931, n. 148
invocati dal ricorrente per contestare la legittimità del licenziamento in relazione alla disciplina del rapporto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché indirizzata solo contro una delle rationes decidendi.
art. 18 L. n. 300/1970
richiamato nel motivo di ricorso sulla tutela contro il licenziamento; la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità della censura.
L. n. 92/2012
richiamata quale disciplina del rito applicato nella fase sommaria e di opposizione/reclamo avverso il licenziamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
fonte del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, applicata con l’accertamento dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- L’apprezzamento dell’esistenza e dell’efficacia di una non contestazione, così come la qualificazione di dichiarazioni rese in sede disciplinare come ammissione dei fatti, appartiene al giudice di merito ed è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
- La valutazione della specificità, rilevanza e ammissibilità dei capitoli di prova testimoniale è un tipico giudizio di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non censura validamente tutte le ragioni poste a base della decisione, poiché l’omissione rende comunque intatta una motivazione idonea da sola a sorreggere il dispositivo.
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