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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15235/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della confisca di prevenzione applicata ad Agostino Marzo, presentando quale "prova nuova" la registrazione di una conversazione tra il dirigente della Polizia Giudiziaria (Dott. Antonio Leonzio Ferretti) e un avvocato, nella quale il dirigente esprimeva dubbi circa l'effettuazione e l'adeguatezza degli accertamenti patrimoniali sul nucleo familiare del proposto e sull'attendibilità della ricostruzione della sproporzione reddituale. Il ricorso in Cassazione censura l'ordinanza della Corte d'Appello di Potenza che aveva ritenuto la registrazione non idonea a costituire prova nuova e non decisiva per la revocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la registrazione non costituisse prova "nuova" ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159/2011, poiché i rilievi sulla presunta insufficienza degli accertamenti patrimoniali erano già noti e dedotti nel procedimento di prevenzione (anche in precedenti impugnazioni), e la registrazione conteneva soltanto espressioni di dubbi non decisive. Inoltre non è stata indicata puntualmente quale accertamento omesso avrebbe, se conosciuto, mutato le conclusioni della perizia disposta in sede di rinvio. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 28, comma 1, lett. a)

    Disciplina la revocazione della confisca di prevenzione: la "prova nuova" utile è quella formata dopo il procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non rilevano le prove deducibili ma non dedotte nel procedimento di prevenzione.

  • d.lgs. n.159 del 2011, art. 28, comma 2

    Richiama la finalità restrittiva del rimedio (revocazione) e la necessità che la nuova prova dimostri un vizio genetico del provvedimento definitivo.

  • codice di procedura penale, art. 630, comma 1, lett. c)

    Norma sulla revisione del giudicato penale per nuove prove; la Corte sottolinea che la portata probatoria ammessa per la revisione non è sovrapponibile a quella per la revocazione della confisca di prevenzione.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173

    Regole sulle modalità di enunciazione dei motivi in Cassazione; qui il ricorso è stato redatto nei limiti necessari ai sensi di tale norma.

  • codice di procedura penale, art. 611

    Riferimento ai termini per la requisitoria del PG; la requisitoria trasmessa tardivamente non è stata presa in considerazione.

  • d.lgs. n.159 del 2011, artt. 19 e 24

    Norme richiamate dal ricorrente (nel testo è riferito art. 19 e 24) in relazione alla misura di prevenzione e alla valutazione della pericolosità e degli elementi patrimoniali; la Corte non ha ritenuto violate dette disposizioni sulla base della registrazione.

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Principio applicato dalla Corte: la "prova nuova" ai fini della revocazione della confisca di prevenzione è solo quella formata dopo la conclusione del procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non rilevano prove che potevano essere dedotte nel procedimento o che acquisiscono rilievo solo successivamente.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione occorre produrre una "prova nuova" intesa come fatto o mezzo probatorio formato dopo la conclusione del procedimento o come elemento preesistente ma incolpevolmente scoperto successivamente; non bastano rilevanze che erano deducibili nel procedimento originario.
  • Le dichiarazioni dubitative di investigatori o funzionari (es. "ho dei dubbi") difficilmente costituiscono prova decisiva: la nuova prova deve dimostrare in modo puntuale e concreto un vizio genetico del provvedimento impugnato.
  • Non è sufficiente mostrare che una prova o una circostanza assume ora un "particolare significato"; bisogna indicare quali accertamenti specifici sono stati omessi e dimostrare che i loro risultati, se conosciuti, avrebbero inevitabilmente condotto a conclusioni diverse.
  • Se le questioni critiche sugli accertamenti erano già presenti nel procedimento di prevenzione o in precedenti gradi, la loro reiterazione con nuovi elementi di valore prevalentemente 'interpretativo' non autorizza la revocazione.
  • Linee pratiche: documentare quando e come l'elemento probatorio è venuto a conoscenza del richiedente (dimostrare l'incolpevole scoperta); circostanziare i presunti accertamenti omessi e illustrare tecnicamente perché i risultati avrebbero mutato la decisione; evitare affidamento esclusivo su dichiarazioni generiche o dubitative.

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