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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35236/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 22.9.2015 tra una società e un lavoratore. In appello, la Corte territoriale ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto, con conversione del rapporto a tempo indeterminato, e ha liquidato un’indennità risarcitoria ex art. 32 L. n. 183/2010, rilevando anche che era maturato un giudicato interno sulle differenze retributive già riconosciute. La nullità del termine è stata affermata perché risultava provata e non contestata la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la circostanza della mancata adozione del DVR era stata contestata, sia pure tardivamente e in modo sintetico, e che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto il fatto non contestato; 2) violazione degli artt. 416, comma 3, e 437, comma 2, c.p.c., deducendo che il documento prodotto in appello fosse indispensabile per ricostruire la realtà materiale della vicenda e dovesse quindi essere ammesso; 3) violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per omessa considerazione dei documenti depositati in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il lavoratore aveva dedotto sin dall’origine la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi prima della stipulazione del contratto e che la contestazione della società in primo grado era stata generica e comunque tardiva. Ha richiamato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare specificamente i fatti posti a fondamento della domanda, e ha ribadito che l’accertamento della sussistenza di contestazione o non contestazione appartiene al giudice di merito. Ha poi ritenuto infondati congiuntamente il secondo e il terzo motivo, affermando che nel rito del lavoro il divieto di nova in appello si estende anche alle contestazioni nuove, non formulate in primo grado, e che quindi la documentazione prodotta tardivamente in appello circa l’adozione del DVR era correttamente dichiarata inammissibile; inoltre non risultava neppure specificato se il documento fosse preesistente al contratto a termine. Conseguentemente, la sentenza di merito è stata confermata e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, da liquidarsi in favore dello Stato per la presenza del patrocinio a spese dello Stato in capo al lavoratore, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione dei fatti è stata ritenuta infondata perché la contestazione dei fatti nel rito del lavoro deve essere specifica; l'accertamento di contestazione o non contestazione è riservato al giudice di merito.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere di contestare in modo specifico e tempestivo i fatti posti a fondamento della domanda, a pena di decadenza.

  • art. 437, comma 2, c.p.c.

    Nel rito del lavoro il divieto di nova in appello comprende anche le contestazioni nuove e la produzione documentale tardiva non giustificata da indispensabilità nei termini ricostruiti dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale aveva comunque preso posizione sulla documentazione prodotta in appello.

  • art. 32 legge n. 183/2010

    È stata applicata per la liquidazione dell’indennità risarcitoria conseguente alla conversione del rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 133 D.P.R. n. 115/2002

    Le spese del giudizio di legittimità sono state liquidate in favore dello Stato in ragione dell’ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il convenuto deve contestare in modo specifico e tempestivo i fatti costitutivi allegati dall’attore; una contestazione generica o tardiva non è idonea a vincere l’allegazione e può determinare la non contestazione del fatto.
  • L’accertamento della sussistenza di contestazione o non contestazione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto.
  • Nel processo del lavoro il divieto di nova in appello si estende anche alle nuove contestazioni fattuali e alla produzione documentale tardiva, salvo i casi in cui l’ammissibilità sia giustificata nei rigorosi limiti previsti dal codice.
  • La produzione documentale in appello non può essere utilizzata per introdurre un tema difensivo rimasto assente in primo grado, specie quando la controparte abbia confidato nella mancata contestazione e abbia orientato su tale base le proprie scelte probatorie.
  • Quando la nullità del termine di un contratto di lavoro determina la conversione del rapporto, l’indennità risarcitoria va liquidata secondo il regime speciale applicabile previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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