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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20880/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27/10/2021 che aveva confermato la loro condanna per ricettazione decisa in primo grado. Hanno proposto otto motivi: (1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione a comparire in appello (notifica al difensore via PEC e tardiva); (2) vizio per mancato esame dell'eccezione di vocatio in ius; (3) vizi di motivazione e di diritto nella qualificazione della loro condotta come ricettazione nonostante il proscioglimento di terzi e l'assistenza alla nonna; (4) insufficienza di prove circa la fase di acquisizione del denaro di provenienza illecita; (5) errata qualificazione del fatto (avrebbero dovuto essere imputati ai sensi dell'art. 712 cod. pen. anziché 648); (6) motivazione insufficiente sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale; (7) diniego dell'assunzione di prove testimoniali rilevanti dato il decesso della persona informata sui fatti; (8) questioni connesse al trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Motivazioni principali: la notifica e il differimento di udienza erano rituali (i ricorrenti avevano ricevuto la notifica per la prima udienza; il rinvio ha garantito il termine di venti giorni e la notifica al difensore è valida ai sensi dell'art.161 n.4 c.p.p.); le censure sostanziali sono ricadute sulla valutazione di merito (ricostruzione fattuale congrua della Corte d'appello basata anche sulla deposizione del direttore dell'ufficio postale; la qualificazione come ricettazione è corretta poiché i ricorrenti gestivano il conto della nonna e non hanno fornito spiegazioni attendibili sulla provenienza delle somme); la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può fondarsi sull'omessa o non attendibile indicazione della provenienza, anche in forma di dolo eventuale; la richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello è stata legittimamente respinta come non necessaria alla decisione; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte ha adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti richieste; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. La Cassazione ha inoltre rilevato che, essendo i ricorsi inammissibili, non può essere esaminata l'eventuale prescrizione sopravvenuta.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Consente il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi "manifestamente infondati" e quindi inammissibili rispetto a tali parametri.

  • art. 161 n.4 cod. proc. pen.

    Consente la notifica al difensore quando l'imputato non è rinvenuto nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto valida la notifica del differimento al difensore e sufficiente l'avviso orale, escludendo nullità.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Riguarda il termine dilatorio per comparire in appello; la Corte ha rilevato che il termine è stato rispettato con il rinvio e la concessione dei venti giorni.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha confermato la qualificazione come ricettazione: il dolo può risultare dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza delle somme, e anche il dolo eventuale è configurabile quando l'agente accetta il rischio dell'illecita provenienza.

  • art. 640 cod. pen.

    Citato come norma alternativa di qualificazione ma la Corte ha escluso la sua applicazione ai fatti accertati; la fattispecie è stata ritenuta ricettazione e non truffa.

  • art. 712 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per una diversa qualificazione (acquisto di cose di sospetta provenienza o contravvenzione), ma la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconsiderazione dei fatti in chiave diversa.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che una mera enunciazione di incensuratezza non fosse idonea a motivare il riconoscimento delle attenuanti ai fini dell'abbassamento della pena.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione e graduazione della pena; la Corte d'appello ha esercitato la propria discrezionalità nel bilanciare i criteri per la fissazione della pena, riducendola rispetto al primo grado ma motivando il rifiuto delle attenuanti invocate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • La notifica effettuata al difensore, unitamente all'avviso orale e al rinvio che concede il termine dilatorio, può essere considerata sufficiente a escludere nullità formali della vocatio in ius.
  • Per il reato di ricettazione l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa o della somma ricevuta; l'imputato ha un onere di allegazione di elementi esplicativi, non un onere probatorio pieno.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e richiede che il giudice ritenga gli atti precedenti incompleti per decidere: non è automatica in presenza di decesso di persone informate sui fatti.
  • Richieste generiche di attenuanti basate solo sull'incensuratezza non sono sufficiente motivo per riformare la determinazione della pena stabilita dal giudice di merito.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese del grado e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); la declaratoria di inammissibilità impedisce di affrontare profili sopravvenuti come la prescrizione.

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