Cassazione Penale, Sentenza n. 20880/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 27/10/2021 che aveva confermato la loro condanna per ricettazione decisa in primo grado. Hanno proposto otto motivi: (1) nullità/irregolarità della notifica del decreto di citazione a comparire in appello (notifica al difensore via PEC e tardiva); (2) vizio per mancato esame dell'eccezione di vocatio in ius; (3) vizi di motivazione e di diritto nella qualificazione della loro condotta come ricettazione nonostante il proscioglimento di terzi e l'assistenza alla nonna; (4) insufficienza di prove circa la fase di acquisizione del denaro di provenienza illecita; (5) errata qualificazione del fatto (avrebbero dovuto essere imputati ai sensi dell'art. 712 cod. pen. anziché 648); (6) motivazione insufficiente sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante speciale; (7) diniego dell'assunzione di prove testimoniali rilevanti dato il decesso della persona informata sui fatti; (8) questioni connesse al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Motivazioni principali: la notifica e il differimento di udienza erano rituali (i ricorrenti avevano ricevuto la notifica per la prima udienza; il rinvio ha garantito il termine di venti giorni e la notifica al difensore è valida ai sensi dell'art.161 n.4 c.p.p.); le censure sostanziali sono ricadute sulla valutazione di merito (ricostruzione fattuale congrua della Corte d'appello basata anche sulla deposizione del direttore dell'ufficio postale; la qualificazione come ricettazione è corretta poiché i ricorrenti gestivano il conto della nonna e non hanno fornito spiegazioni attendibili sulla provenienza delle somme); la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può fondarsi sull'omessa o non attendibile indicazione della provenienza, anche in forma di dolo eventuale; la richiesta di rinnovare l'istruttoria in appello è stata legittimamente respinta come non necessaria alla decisione; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte ha adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti richieste; la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. La Cassazione ha inoltre rilevato che, essendo i ricorsi inammissibili, non può essere esaminata l'eventuale prescrizione sopravvenuta.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8
Consente il trattamento dei ricorsi con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione.
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i parametri di ammissibilità dei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi "manifestamente infondati" e quindi inammissibili rispetto a tali parametri.
art. 161 n.4 cod. proc. pen.
Consente la notifica al difensore quando l'imputato non è rinvenuto nel domicilio eletto; la Corte ha ritenuto valida la notifica del differimento al difensore e sufficiente l'avviso orale, escludendo nullità.
art. 601 cod. proc. pen.
Riguarda il termine dilatorio per comparire in appello; la Corte ha rilevato che il termine è stato rispettato con il rinvio e la concessione dei venti giorni.
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha confermato la qualificazione come ricettazione: il dolo può risultare dall'omessa o non attendibile spiegazione della provenienza delle somme, e anche il dolo eventuale è configurabile quando l'agente accetta il rischio dell'illecita provenienza.
art. 640 cod. pen.
Citato come norma alternativa di qualificazione ma la Corte ha escluso la sua applicazione ai fatti accertati; la fattispecie è stata ritenuta ricettazione e non truffa.
art. 712 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per una diversa qualificazione (acquisto di cose di sospetta provenienza o contravvenzione), ma la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di riconsiderazione dei fatti in chiave diversa.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato in relazione alle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che una mera enunciazione di incensuratezza non fosse idonea a motivare il riconoscimento delle attenuanti ai fini dell'abbassamento della pena.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione e graduazione della pena; la Corte d'appello ha esercitato la propria discrezionalità nel bilanciare i criteri per la fissazione della pena, riducendola rispetto al primo grado ma motivando il rifiuto delle attenuanti invocate.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- La notifica effettuata al difensore, unitamente all'avviso orale e al rinvio che concede il termine dilatorio, può essere considerata sufficiente a escludere nullità formali della vocatio in ius.
- Per il reato di ricettazione l'elemento soggettivo può essere desunto dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa o della somma ricevuta; l'imputato ha un onere di allegazione di elementi esplicativi, non un onere probatorio pieno.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e richiede che il giudice ritenga gli atti precedenti incompleti per decidere: non è automatica in presenza di decesso di persone informate sui fatti.
- Richieste generiche di attenuanti basate solo sull'incensuratezza non sono sufficiente motivo per riformare la determinazione della pena stabilita dal giudice di merito.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese del grado e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende); la declaratoria di inammissibilità impedisce di affrontare profili sopravvenuti come la prescrizione.
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