Sentenza n. 2200/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.500,00 a titolo di bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, notificata al Ministero il 30 giugno 2024, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 1.500,00 relativo al bonus Carta del Docente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, che il passaggio in giudicato era stato attestato dalla cancelleria il 9 settembre 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha accertato l’inadempimento del Ministero rispetto al giudicato e gli ha ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani mediante il pagamento delle somme riconosciute, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per eseguire il titolo su istanza della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e può essere promosso anche nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente rispetto a una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È ammissibile il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015
La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La proponibilità del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione per una condanna pecuniaria presuppone il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notificazione all’amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e disporre contestualmente l’intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria può operare senza ulteriore compenso quando trovi applicazione analogica la regola dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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