Cassazione Penale, Ordinanza n. 01816/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi generici e ripetitivi rispetto a questioni già vagliate e respinte dalla decisione di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la causa di inammissibilità fosse stata determinata senza colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano tre: contestazione del giudizio di responsabilità, censura del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e censura del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che tali censure erano generiche e meramente riproduttive di profili di doglianza già esaminati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridici ritenuti corretti.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata invocata nel ricorso, ma la Corte rileva che il suo diniego era già stato adeguatamente motivato e che la relativa censura era solo riproduttiva e generica.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche erano state negate nei gradi di merito; la Cassazione considera inammissibile la censura che si limita a riproporre doglianze già esaminate e respinte.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità presuppone che non vi sia stata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in modo generico, censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito.
- La censura relativa al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già proposte non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
- Anche il diniego delle attenuanti generiche non può essere utilmente contestato in cassazione con motivi meramente assertivi o ripetitivi, occorrendo una critica specifica ai passaggi argomentativi della decisione di merito.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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